La determinazione dei posti negli ATC spetta alla Giunta Regionale: illegittimo il decreto dirigenziale (TAR Campania n. 4988 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione del numero totale di cacciatori ammissibili per ciascun Ambito Territoriale di Caccia è attribuita dal legislatore regionale alla Giunta Regionale, la quale vi provvede con apprezzamenti di tipo tecnico-discrezionale basati sull’indice di densità venatoria. Detta competenza esclude l’intervento dei poteri decisori della struttura dirigenziale, nonché l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di funzione riservata dalla legge. È pertanto illegittimo, per incompetenza, il decreto dirigenziale che riduca unilateralmente il numero dei posti disponibili già fissato dal Piano Faunistico Venatorio Regionale.
Il Fatto
Le principali associazioni venatorie campane hanno impugnato il decreto dirigenziale n. 183/2025, con cui la Regione Campania ha rideterminato in riduzione, a circa 43.166 unità, il numero dei posti disponibili per l’iscrizione dei cacciatori agli ATC, in applicazione dell’art. 36 della l.r. n. 26/2012 e a seguito dell’aggiornamento della cartografia delle aree protette. La riduzione incideva sulle aspettative dei cacciatori, già ammessi in numero maggiore dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024/2029. L’impugnativa era estesa agli atti consequenziali e alle graduatorie definitive di ammissione per l’annata venatoria 2025/2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda di accertamento e all’impugnativa degli atti successivi al decreto n. 183/2025, in ragione dell’intervenuta scadenza della stagione venatoria 2025/2026. Ha invece ritenuto persistente l’interesse alla coltivazione del ricorso avverso il decreto dirigenziale, in quanto idoneo a costituire un precedente per la riduzione dei posti anche nella successiva annata.
Nel merito, il TAR ha accolto la censura di incompetenza, rilevando che l’art. 36, comma 3, l.r. n. 26/2012 attribuisce alla Giunta Regionale la determinazione, per ciascun ATC, del numero totale di cacciatori ammissibili, da calcolarsi applicando l’indice di densità venatoria minima all’estensione del territorio agro-silvo-pastorale. Il tenore letterale della disposizione esclude che la tecno-struttura dirigenziale possa intervenire in materia con poteri decisori.
La Corte ha quindi escluso la configurabilità di un atto meramente ricognitivo o applicativo del PFVR, evidenziando come il decreto impugnato avesse ridotto unilateralmente un numero già fissato dallo stesso Piano, approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta. L’illegittimità per incompetenza ha comportato l’annullamento del provvedimento, con assorbimento delle ulteriori censure e declaratoria di improcedibilità per il resto.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.