Notifica del titolo esecutivo all’amministrazione centrale e inammissibilità dell’ottemperanza (TAR Puglia n. 1038 del 18.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la notificazione del titolo giudiziale esecutivo deve essere effettuata all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale, e non soltanto presso l’organo incaricato ex lege del patrocinio in giudizio. La notifica eseguita esclusivamente presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato non consente alla pubblica amministrazione di acquisire piena conoscenza della pretesa esecutiva. Ne deriva che non può considerarsi fruttuosamente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto della condizione di proponibilità. La declaratoria di inammissibilità non preclude la riproposizione del ricorso, previa sanatoria del vizio, nel termine decennale di prescrizione dell’azione, in ossequio al principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, con sentenza n. 439 del 5 marzo 2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della Carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione del valore corrispondente a quello perduto, pari a € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione.

Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora ex art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiamato l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., avvisando le parti della possibile declaratoria di inammissibilità per l’omessa notifica del ricorso presso la sede reale dell’amministrazione centrale. Le difese hanno preso atto senza osservazioni.

La questione giuridica riguarda la corretta individuazione del destinatario della notificazione del titolo esecutivo, quale condizione per la decorrenza dello spatium deliberandi di centoventi giorni. Il TAR osserva che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero solo presso l’Avvocatura Distrettuale di Bari e non anche presso la sede reale in Roma dell’amministrazione debitrice.

Il termine dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per essere utile ed effettivo deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione. Tale conoscenza non è sostituibile né intermediabile dalla notifica all’organo incaricato ex lege del patrocinio nel giudizio esecutivo che il creditore insoddisfatto intenda eventualmente proporre. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 2654 del 2014, TAR Puglia, Bari, Sez. II, n. 475 del 2020 e TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 55 del 2019, oltre alla regola generale dell’art. 479 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno dell’art. 39 cod. proc. amm.

Ne consegue la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Il Collegio precisa tuttavia che il vizio è sanabile: l’azione di ottemperanza si prescrive in dieci anni, sicché il ricorso può essere riproposto entro tale termine, previa notifica presso la sede reale. Una lettura che privilegi le soluzioni idonee ad agevolare la tutela dei diritti appare conforme al principio del giusto processo, richiamato dall’art. 2, comma 1, cod. proc. amm., secondo l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. III, n. 5162 del 2013 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 10948 del 2023.

La definizione in rito e la mancata eccezione dell’Avvocatura erariale sui predetti profili giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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