Esenzione IRPEF estesa ai familiari superstiti delle vittime del dovere (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 138 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione IRPEF per le vittime del dovere e i soggetti equiparati, il beneficio fiscale previsto dall’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016 si applica ai familiari superstiti senza limitazione alle sole pensioni indirette. La disposizione, che ha esteso a tali categorie i benefici già previsti per le vittime del terrorismo, non contiene alcuna differenziazione tra trattamenti pensionistici correlati o meno all’evento che ha determinato lo status. Il diritto ha natura soggettiva e prescinde dalla titolarità di un rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue la declaratoria di esenzione della pensione di vecchiaia goduta dal familiare superstite e la restituzione delle ritenute operate alla fonte.

Il Fatto

Il ricorrente, familiare superstite di soggetto riconosciuto vittima del dovere, chiedeva all’INPS l’applicazione del beneficio fiscale alla propria pensione di vecchiaia, invocando l’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016. L’istanza amministrativa non trovava positivo riscontro: l’Istituto opponeva un proprio messaggio secondo cui i benefici ai familiari superstiti sarebbero esclusi nel caso di pensioni dirette, data l’autonomia del diritto vantato rispetto a quello derivante dal de cuius.

Il ricorrente contestava tale lettura, valorizzando il dato testuale della norma, che si riferisce ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti senza limitazioni. L’INPS, costituitosi, insisteva per il rigetto richiamando il medesimo messaggio. La questione approdava così davanti al giudice contabile.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico accoglie il ricorso. Dalla disamina delle disposizioni richiamate non emerge alcun elemento idoneo a sostenere la tesi dell’amministrazione previdenziale, volta a limitare il beneficio, per i superstiti, alle sole pensioni indirette. Appare invece chiara la portata dell’art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, che ha esteso ai trattamenti pensionistici delle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti i benefici fiscali già previsti per le vittime del terrorismo.

Dirimente è la pronuncia della Suprema Corte richiamata, secondo cui l’esenzione prevista dalla citata disposizione si applica a tutti i trattamenti pensionistici goduti dal beneficiario, indipendentemente dalla loro correlazione con l’evento che ha determinato lo status di vittima del dovere. L’esenzione, decorrente dal 1° gennaio 2017, ha natura soggettiva e non è limitata alle sole pensioni privilegiate o a quelle conseguenti all’evento lesivo. Il fondamento sta sia nell’interpretazione letterale, che non pone restrizioni sui trattamenti agevolabili, sia in quella sistematica, dovendo essere garantita parità di trattamento rispetto alle vittime del terrorismo.

Tale conclusione è avvalorata dal rilievo che il diritto spettante alla vittima del dovere non rientra necessariamente nell’ambito dei diritti inerenti al rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo riguardare anche soggetti privi di tale rapporto che abbiano comunque svolto un servizio. La ratio della normativa è quella di garantire alle vittime e ai loro familiari strumenti adeguati di tutela e sostegno, morali ed economici, non meramente simbolici. L’interpretazione estensiva trova conferma anche nella prassi amministrativa, che ha riconosciuto l’esenzione sull’intero trattamento pensionistico e non sulla sola quota correlata all’evento lesivo.

Non vi è dunque motivo per escludere dal novero dei beneficiari i familiari superstiti, espressamente riconosciuti tali nel caso di specie, che godono degli stessi diritti delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati. Il ricorso va accolto: la pensione di vecchiaia del ricorrente è dichiarata esente dall’IRPEF, con ogni conseguenza in ordine alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di ritenuta. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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