Vendite on-line abituali integrano reddito d’impresa anche senza organizzazione (Cass. civ. Sez. V n. 7552 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi da vendite on-line, l’attività di vendita esercitata in modo abituale e caratterizzata da un numero elevato di transazioni integra reddito d’impresa, ai fini fiscali, anche in assenza del requisito dell’organizzazione richiesto dall’art. 2082 cod. civ., essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 55 TUIR, la professionalità abituale, ancorché non esclusiva, delle attività di cui all’art. 2195 cod. civ. L’avviso di accertamento è congruamente motivato, anche per relationem, quando pone il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva e il documento esterno richiamato sia già noto o agevolmente conoscibile. La presunzione di redditività delle movimentazioni bancarie si estende alla generalità dei contribuenti. In tema di IVA, il cessionario inadempiente all’obbligo di autofatturazione non è tenuto al pagamento dell’imposta, ma soltanto alla sanzione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente due avvisi di accertamento, per gli anni d’imposta 2008 e 2009, con cui imputava a reddito d’impresa i proventi di numerose vendite di scarpe effettuate su un portale di aste on-line, desumendoli anche da accertamenti bancari sui conti correnti del contribuente.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze accoglieva i ricorsi riuniti e annullava gli atti. La Commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma, accoglieva l’appello principale dell’amministrazione e rigettava quello incidentale del contribuente, qualificando i proventi come reddito d’impresa in ragione dell’elevato numero di transazioni (1211 nel 2008 e 418 nel 2009). Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, la Corte ribadisce che l’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando consente al contribuente di conoscere la pretesa impositiva nel petitum e nella causa petendi. Il requisito esige l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi, restando affidate al giudizio le questioni sull’effettivo verificarsi dei fatti.
Quanto alla motivazione per relationem, è valida la motivazione che richiama elementi risultanti da altri atti, purché questi siano allegati ovvero ne sia riprodotto il contenuto essenziale o siano già conosciuti dal contribuente. È sufficiente la conoscibilità agevole dell’atto esterno, realizzandosi un bilanciamento tra economia dell’azione amministrativa ed esercizio del diritto di difesa. Nel caso, il prospetto delle transazioni era stato portato a conoscenza del contribuente con il questionario.
Sul terzo motivo, la Corte ravvisa un deficit motivazionale limitato alla IRAP, mancando ogni pronuncia sui requisiti di autonoma organizzazione sollevati dal contribuente; la motivazione è invece adeguata su tutte le altre questioni.
Sul secondo motivo, la sentenza è corretta nel qualificare i proventi come reddito d’impresa. La legislazione fiscale diverge da quella civile: l’art. 55 TUIR non richiede l’organizzazione, ma la mera professione abituale delle attività di cui all’art. 2195 cod. civ., anche non esclusiva. L’elevato numero di transazioni in più anni d’imposta dà contezza dell’abitualità.
Sul settimo motivo, la Corte accoglie la censura relativa ai prelievi: in tema di IVA, il cessionario inadempiente all’autofatturazione, ai sensi dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, non è tenuto al pagamento dell’imposta ma solo alla sanzione. La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
Nota della Redazione
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