Inammissibile motivo per omesso esame di fatto sulla rettifica delle rimanenze (Cass. civ. Sez. V n. 1133 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il motivo con cui, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile allorché la censura non investa un fatto storico-naturalistico, ma si risolva nella contestazione di una questione interpretativa della norma tributaria. La rettifica delle rimanenze finali conseguente al recupero a tassazione degli interessi passivi costituisce esito applicativo dell’art. 96 t.u.i.r. e non integra il vizio di omesso esame. Analogamente, è inammissibile il motivo che invoca la deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell’art. 1, comma 36, legge n. 244 del 2007 senza allegare che il finanziamento fosse garantito da ipoteca su immobile destinato alla locazione.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento per maggiore IRES relativo all’anno d’imposta 2008, notificato a una società contribuente in liquidazione. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 5073/2016, conferma il rigetto dell’appello.
La società ricorre per cassazione con due motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La questione centrale riguarda la qualificazione della società come immobiliare di gestione, la deducibilità degli interessi passivi e la rettifica delle rimanenze.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censura il disconoscimento della qualifica di società di gestione immobiliare, sostenendo che la principale fonte di reddito fosse costituita dai canoni di locazione. La Corte rileva preliminarmente che la ricorrente non censura adeguatamente l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura giuridica della società.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis. L’art. 1, comma 36, legge n. 244 del 2007, nella versione originaria, subordina la non rilevanza degli interessi passivi ai fini dell’art. 96 t.u.i.r. a due condizioni: che il finanziamento sia garantito da ipoteca e che l’immobile sia destinato alla locazione. La modifica recata dall’art. 4, comma 4, d.lgs. n. 147 del 2015, che ha introdotto il requisito dell’attività immobiliare effettiva e prevalente, si applica dal 01.01.2016 e non retroagisce al periodo d’imposta 2008.
La Corte esclude pertanto il riferimento, contenuto nel controricorso, alla versione novellata della norma. Poiché la ricorrente non enuncia che gli interessi passivi di cui invoca la deduzione fossero riferiti a un finanziamento garantito da ipoteca sull’immobile locato, il motivo è inammissibile.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che l’ufficio non avrebbe rettificato in diminuzione le rimanenze finali per l’importo recuperato a tassazione. La Corte ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità della controricorrente, poiché la questione non era stata decisa in primo grado ed era stata oggetto di censura in appello.
Nel merito, il motivo è comunque inammissibile, perché la censura avrebbe dovuto essere veicolata ai sensi del n. 3 e non del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., contestandosi una violazione di legge. La Corte richiama il principio secondo cui il vizio motivazionale deve riferirsi a un fatto, inteso come accadimento storico-naturalistico, e non a una questione o a un punto della sentenza (Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 24035 del 2018). Nel caso di specie non viene in rilievo un fatto, ma l’esito interpretativo della norma tributaria.
Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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