Verbale di esame fidefacente oppure querela di falso (TAR Lazio n. 281 del 21.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il verbale di commissione d’esame, ancorché redatto in forma manoscritta, è atto pubblico e possiede efficacia fidefacente ex art. 2700 cod. civ. fino a querela di falso. La veridicità del verbale non può pertanto essere revocata in dubbio dal giudice amministrativo, in difetto dell’instaurazione del giudizio di falso. Le censure concernenti l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, incluse quelle relative a errori od omissioni di natura percettiva, pur se involontari, sono proponibili in via esclusiva con la querela di falso. Ne consegue la legittimità della valutazione finale di specializzazione calcolata applicando l’art. 9, comma 5, del d.m. 30 settembre 2011, che include nella media aritmetica anche il punteggio conseguito nella discussione finale.

Il Fatto

Il ricorrente ha frequentato il Corso di specializzazione per le attività di sostegno presso un Ateneo e ha superato le relative prove. L’Università gli ha attribuito il punteggio di 23/30 nella discussione finale propedeutica alla specializzazione e il voto complessivo di 28/30. Il corsista ha impugnato il documento di valutazione, il certificato di conseguimento del titolo e la comunicazione con cui l’Ateneo aveva respinto l’istanza di rettifica del voto, chiedendo la rideterminazione del punteggio finale in 29,50/30.

La pretesa si fonda sulla media aritmetica dei punteggi: solo la discussione finale avrebbe dovuto essere valutata 28/30, mentre le prove intermedie erano state tutte superate con il massimo. Secondo il ricorrente, il verbale manoscritto contenente il voto di 23/30, conosciuto soltanto in sede di accesso agli atti, contrasterebbe con la certificazione meccanizzata che non menziona quel punteggio. L’Ateneo si è costituito deducendo l’infondatezza del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso perché la tesi attorea collide con un dato obiettivo risultante dalla documentazione in atti: il conseguimento del punteggio di 23/30 in sede di discussione finale. La circostanza emerge in modo espresso dal verbale della Commissione e dalla annessa camicia-verbale, che presenta, a prescindere dalle modalità di redazione, tutti i caratteri di forma e sostanza dell’atto pubblico, con pubblica fede non scalfibile se non mediante querela di falso.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la querela di falso è lo strumento esclusivo per far valere ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti, anche quando si deducano errori o omissioni di natura percettiva, pur se involontari o dovuti a cause accidentali. Nel giudizio di falso non sussistono limiti di prova ed è verificabile anche la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale. In difetto di tale giudizio, la veridicità del verbale non può essere revocata in dubbio dal giudice amministrativo.

Nel caso concreto il ricorrente non ha mai proposto querela di falso. Si è limitato a censurare la modalità manoscritta della verbalizzazione, elemento neutro e non idoneo a inficiare l’efficacia probatoria privilegiata dell’atto, senza allegare alcun elemento atto a minarne l’attendibilità. L’Ateneo ha inoltre evidenziato, senza smentita, che la modalità di verbalizzazione è stata la stessa per tutti i candidati, nel rispetto dell’imparzialità e della par condicio.

Quanto al dedotto contrasto con la certificazione meccanizzata, il Collegio lo qualifica come equivoco concettuale. L’inciso “voto finale 28/30” indica la votazione complessiva di specializzazione, risultante dalla media di tutte le prove, non l’esito della sola discussione finale. La lettura armonica e coordinata degli atti esclude ogni contraddizione, anche perché nessuna disposizione imponeva la previa e generalizzata comunicazione delle risultanze ai frequentanti, al di fuori dell’accesso agli atti. Il pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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