Improcedibilità del ricorso avverso il bando per mancata impugnazione della graduatoria (TAR Lazio n. 1759 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l’improcedibilità del ricorso proposto avverso il bando, poiché dall’eventuale annullamento di quest’ultimo non deriverebbe alcun concreto vantaggio in capo all’interessato, essendo ormai divenuto inoppugnabile l’atto conclusivo della procedura selettiva. Il sopravvenuto difetto di interesse impone al giudice amministrativo di dichiarare l’improcedibilità del gravame, con conseguente compensazione delle spese quando ricorrano peculiarità della vicenda.
Il Fatto
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi ha impugnato il bando con cui la Commissione RIPAM ha indetto un concorso pubblico, su base territoriale, per il reclutamento di 2.200 unità di personale non dirigenziale. Il ricorso censurava il bando nella parte in cui non individuava, tra i titoli di partecipazione per i ruoli di Specialista di settore scientifico tecnologico e di Specialista ecologico ambientale, talune classi di laurea e non richiedeva l’iscrizione dei candidati nell’albo dei biologi per i profili che implicano lo svolgimento di attività della professione di biologo.
L’ente ricorrente agiva a tutela dell’interesse partecipativo dei propri iscritti. Le amministrazioni intimate si costituivano chiedendo il rigetto. Dopo il rigetto della domanda cautelare e la conferma in appello, la causa è stata trattenuta in decisione con avviso alle parti della possibile improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha impugnato il solo bando di concorso, senza estendere il gravame alla graduatoria finale della procedura selettiva, nel frattempo intervenuta. Questa omissione assume rilievo decisivo ai fini della decisione.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si traduce in improcedibilità del ricorso avverso il bando. La ragione è sostanziale: dall’annullamento del bando non deriverebbe in capo all’interessato alcun concreto vantaggio, poiché l’atto conclusivo della procedura è ormai divenuto inoppugnabile.
Il Collegio richiama sul punto T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, n. 2423/23, che enuncia espressamente la regola applicata. La circostanza che la graduatoria non sia stata impugnata priva dunque il gravame di utilità concreta, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione.
Quanto alla vicenda cautelare, la Sezione aveva già rigettato la domanda dell’ente ricorrente con ordinanza, ritenendo che non rientri nel perimetro delle finalità istituzionali della Federazione la tutela dell’interesse partecipativo di aspiranti non necessariamente iscritti all’albo. La formulazione dell’art. 5, comma 2, d. lgs. 13 settembre 1946, n. 233, secondo cui per l’esercizio delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo, non assume rilievo in materia di assunzione presso la pubblica amministrazione, dove permane la distinzione tra le mansioni oggetto del rapporto di servizio e quelle che i partecipanti potrebbero svolgere a seguito dell’abilitazione. L’ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. In ragione della peculiarità della vicenda, le spese di lite sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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