SCIA edilizia, poteri inibitori tardivi e obbligo di motivazione autotutela (TAR Lazio n. 282 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Decorso il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 19, commi 3 e 6-bis, della l. n. 241/1990 per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA edilizia, l’amministrazione non perde il potere di incidere sugli effetti della segnalazione, ma questo si trasforma in autotutela soggetta alle condizioni dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Il provvedimento tardivo è quindi legittimo solo se motiva specificamente l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ritiro, il bilanciamento con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati e il rispetto del termine decadenziale. L’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio intervenuto a distanza considerevole di tempo non può fondarsi su un interesse pubblico in re ipsa. Nel giudizio amministrativo, l’inadempimento dell’ordinanza istruttoria del tribunale può essere valutato ai sensi degli artt. 64, comma 4, cod. proc. amm. e 116 cod. proc. civ., valorizzando la condotta processuale della parte onerata della puntuale contestazione dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune di Latina ha dichiarato l’improcedibilità della SCIA presentata il 10 gennaio 2017 per la demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale con deposito attrezzi in zona rurale. L’atto è intervenuto il 25 gennaio 2018, oltre un anno dopo la segnalazione e dopo il termine di trenta giorni previsto per i poteri di controllo.
Con due atti di motivi aggiunti sono stati poi impugnati l’ordinanza di demolizione del 24 aprile 2018 e il diniego tacito formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata il 24 giugno 2019. Il ricorrente ha agito anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori, destinatari della donazione dell’immobile.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio del Comune, motivata dalla difficoltà di reperire la documentazione istruttoria. Il rinvio è ammesso solo per casi eccezionali, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. I disguidi organizzativi interni all’ente non integrano la fattispecie, tanto più che il giudizio era pendente dal 2018 e vi era già stato un rinvio.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso originario ravvisando la fondatezza del primo motivo. La SCIA è pervenuta al Comune il 10 gennaio 2017 e nessun provvedimento espresso è intervenuto nel termine di trenta giorni per i poteri inibitori. L’ordinanza di demolizione ha anzi richiamato la SCIA come valido titolo, stigmatizzando solo gli interventi ritenuti difformi. Il provvedimento di improcedibilità è giunto solo il 25 gennaio 2018, oltre il termine ordinario, e non è stato giustificato da condotte di falso del dichiarante, ma da profili di incompletezza inizialmente evidenti e immediatamente contestabili.
Il Collegio ha ricostruito il meccanismo dell’art. 19 della l. n. 241/1990: decorso il termine per i poteri inibitori, il potere non svanisce ma si trasforma in autotutela soggetta alle condizioni dell’art. 21-nonies. Il provvedimento doveva pertanto esplicitare le ragioni di pubblico interesse e il confronto con l’interesse del privato destinatario. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2017, il Collegio ha ribadito che l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio lontano nel tempo esige la prova di un interesse pubblico concreto e attuale, non predicabile in re ipsa. La nota impugnata, priva di tale motivazione, è stata annullata, con assorbimento degli altri motivi secondo il principio della ragione più liquida.
Passando ai secondi motivi aggiunti, il Collegio ha esaminato congiuntamente le censure. Per le opere contemplate nella SCIA originaria, la domanda è stata dichiarata improcedibile, essendo accertata la perdurante validità della segnalazione quale autonomo titolo. Per la parte riferita alle opere difformi, le censure sono state accolte: la relazione tecnica e gli elaborati allegati all’istanza di sanatoria hanno documentato volumetria, piano interrato, porticato e locale al primo piano, a fronte della totale assenza di contestazioni del Comune, neppure in esito all’ordinanza istruttoria. Il Collegio ha valorizzato il comportamento dell’ente ai sensi degli artt. 64, comma 4, cod. proc. amm. e 116 cod. proc. civ., rilevando la violazione dell’onere di puntuale contestazione dei fatti.
L’accoglimento dell’istanza di sanatoria ha travolto in via derivata l’ordinanza di demolizione, facendo venir meno l’abusività delle opere e il presupposto dell’ordine di ripristino, secondo l’orientamento di Cons. Stato n. 5632/2020. Nel dispositivo il Collegio ha annullato il diniego tacito e, per conseguenza, l’ordinanza stessa, con assorbimento dei primi motivi aggiunti e integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.