Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sull’assegnazione del beneficio (TAR Marche n. 210 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato formatosi su una sentenza di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme, il ricorso per ottemperanza è procedibile una volta decorso il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica del titolo. L’Amministrazione che si costituisca solo formalmente, senza opporre alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, è tenuta all’esecuzione integrale del giudicato. Il giudice amministrativo assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il Commissario ad acta. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. va rigettata quando manchino particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento, essendo sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del Commissario.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con sentenza di accoglimento, aveva dichiarato il diritto della ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali era stato accertato il diritto. Il titolo era divenuto definitivo, come attestato dalla cancelleria del tribunale ordinario.
La parte ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del giudicato e ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è stato ritenuto proponibile essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, che segna il momento a partire dal quale l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’iniziativa di ottemperanza.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il titolo indicato in epigrafe non era stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare del decorso del termine di cui al citato art. 14, la parte resistente, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato quindi accolto e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
A tale fine il Tribunale ha assegnato il termine di trenta giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine è stato sin d’ora nominato Commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, il quale assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, con ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria dello stesso, la sola nomina del Commissario. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento degli importi liquidati in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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