Reato continuato in executivis: onere di allegazione e disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. I n. 24015 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, non diversamente che nel processo di cognizione, esige un’approfondita verifica di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini di vita — e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali. Non è sufficiente valorizzare taluno di tali indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. In tema di applicazione in executivis, è onere del condannato indicare i reati di cui chiede l’unificazione e gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell’esecuzione individuare gli elementi sostanziali del medesimo disegno criminoso. Non bastano il mero riferimento alla contiguità cronologica, all’identità o analogia dei titoli di reato, né il riferimento al movente.

Il Fatto

Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a fattispecie oggetto di due sentenze esecutive. La Corte d’appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta l’istanza.

Avverso l’ordinanza il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere il giudice omesso di valutare gli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso. La difesa sostiene che le condotte successive erano state programmate ab initio, valorizzando il breve intervallo temporale, le medesime persone offese, le identiche finalità e i comuni contesti familiare e territoriale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione dei requisiti della continuazione. Richiama le Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, secondo cui occorre una verifica approfondita dei concreti indicatori del disegno unitario, non essendo sufficiente valorizzarne taluno se i reati successivi restano frutto di determinazione estemporanea.

Sul piano dell’allegazione, la Corte ricorda il principio di Sez. I n. 28762 del 28/04/2023, El: è onere del condannato indicare i reati di cui domanda l’unificazione e gli elementi sintomatici della programmazione unitaria, mentre al giudice dell’esecuzione spetta individuare gli elementi sostanziali del disegno criminoso.

Quanto al contenuto di tale onere, il Collegio esclude che bastino la contiguità cronologica o l’identità dei titoli di reato. Tali indici — osserva, richiamando Sez. V n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Sez. I n. 35806 del 20/04/2016 e Sez. III n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga — sono espressione di abitualità criminosa, non di un progetto unitario. Nemmeno il riferimento al movente è sufficiente: la Corte richiama Sez. VII n. 5305 del 16/12/2008, D’Amato, che distingue l’identità della spinta criminosa dall’unicità del disegno, e Sez. I n. 35639 del 02/07/2013, Piras, secondo cui l’unicità del movente rileva solo se il proposito sia connotato da specificità e concretezza.

Applicando tali principi, la Corte ritiene che l’ordinanza impugnata ne faccia corretto uso, con argomentazioni logiche e non contraddittorie. Il giudice dell’esecuzione ha escluso l’unicità del disegno valorizzando lo iato temporale, la diversa tipologia dei reati e l’assenza di concreto collegamento tra gli stessi. A fronte di tali argomentazioni, conformi alla consolidata giurisprudenza, il ricorso si rivela infondato: la difesa insiste su un movente generico, senza considerare che le azioni criminose risultano estemporanee. La Corte rileva, inoltre, che lo stesso ricorrente indica come data di inizio dei maltrattamenti il 1999, senza spiegare come in tale data potesse preordinare il furto del 2019.

Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *