Annullato decreto per omessa valutazione della continuità temporale della pericolosità (Cass. pen. Sez. 2 n. 13087 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione personali, la categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 legittima l’applicazione della sorveglianza speciale solo ove ricorra il triplice requisito dell’abitualità dei delitti, della loro effettiva profittevolezza e della loro qualità di fonte di reddito, ancorato a precisi elementi di fatto. È apparente la motivazione del decreto che affermi l’attuale pericolosità sociale valorizzando esclusivamente i delitti risalenti a molti anni prima, senza confrontarsi con il lungo periodo silente e senza adeguatamente considerare la natura dei reati più recenti, quand’anche definiti con sentenza di patteggiamento. Il giudizio di pericolosità espresso dal giudice della cognizione non vincola il giudice della prevenzione, ma non può essere obliterato.

Il Fatto

Con decreto del dicembre 2024 il Tribunale rigettava la richiesta del Pubblico ministero di applicazione della sorveglianza speciale e della confisca nei confronti di un soggetto ritenuto dedito a delitti contro il patrimonio. Sul gravame del Pubblico ministero, la Corte di appello applicava la misura per tre anni con obbligo di soggiorno e disponeva la confisca di un veicolo intestato alla convivente dell’interessato.

La Corte territoriale riteneva sussistente l’attuale pericolosità sociale valorizzando le condanne per numerosi delitti di matrice lucro-genetica commessi a partire dal 2004, unitamente ad altri reati tentati e a una violazione di domicilio, nonostante un periodo di circa dieci anni senza commissione di reati della stessa specie. Avverso tale decreto l’interessato proponeva ricorso per violazione di legge e motivazione apparente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rammentato il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 24/2019, secondo cui le categorie di delitto fondanti il giudizio di pericolosità generica devono presentare il triplice requisito dell’abitualità, della profittevolezza e della natura di fonte di reddito. Tali requisiti non possono essere presunti ma vanno ancorati a elementi di fatto specificamente motivati.

Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva preso atto del periodo silente dal 2013 al 2023, ritenuto dirimente dal primo giudice, ma lo aveva superato facendo leva sulla spregiudicatezza e sulla capacità organizzativa del proposto emerse dai fatti risalenti al 2004. Per la Cassazione, tali caratteristiche non risultano idonee a colmare il lungo intervallo temporale, fino alla commissione dei due furti in abitazione del 2023 e della successiva ricettazione.

Quanto a questi ultimi reati, la difesa aveva evidenziato la definizione dei processi con sentenze di patteggiamento, l’esclusione della recidiva e la mancata applicazione di misure di sicurezza. La valutazione del giudice della cognizione non vincola il giudice della prevenzione, ma rappresenta un dato che non può essere ignorato. L’omessa considerazione di tali elementi rende apparente la motivazione sulla persistente abitualità e sull’attualità della pericolosità sociale.

Il decreto è stato pertanto annullato con rinvio alla Corte di appello, la quale, vertendosi in materia di decreto, non potrà essere composta dai magistrati che hanno partecipato alla decisione impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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