Verifica in contraddittorio obbligatoria per appalti sopra soglia (TAR Lazio n. 10366 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Negli appalti di forniture di importo superiore alla soglia comunitaria, l’esclusione per anomalia dell’offerta è sempre subordinata al subprocedimento di verifica in contraddittorio con l’operatore economico ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, non potendo trovare applicazione la disciplina dell’esclusione automatica di cui all’art. 54 del codice, riservata agli appalti di importo inferiore alla soglia. Il richiamo ai criteri dell’allegato II.2 per il mero “calcolo” della soglia di anomalia non importa l’integrale applicazione del regime sotto soglia. Il carattere standardizzato della fornitura può rilevare solo ai fini della scelta del criterio del minor prezzo, ma non esonera dalla verifica di congruità. La proposta di aggiudicazione e l’elenco delle offerte anomale elaborate dalla piattaforma telematica sono atti endoprocedimentali privi di valore provvedimentale, non idonei a far decorrere il termine di impugnazione in assenza della comunicazione di esclusione di cui all’art. 90 del codice. Il principio del risultato non può essere invocato per sostenere interpretazioni contra legem.
Il Fatto
Una società partecipava a una procedura aperta per l’affidamento di una fornitura di borse trolley per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. L’impresa presentava l’offerta più vantaggiosa con un ribasso del 57,89%, ma la gara veniva aggiudicata alla controinteressata, quinta in graduatoria, in quanto prima offerta non anomala. La stazione appaltante aveva applicato il metodo “A” dell’allegato II.2 al codice per l’esclusione automatica delle offerte anomale, senza attivare alcun contraddittorio con la ricorrente, che non riceveva alcuna formale comunicazione di esclusione. La società proponeva ricorso chiedendo l’annullamento dell’aggiudicazione e l’accertamento dell’illegittimità della propria estromissione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha affrontato in via pregiudiziale la natura dell’appalto, rilevando che l’importo a base d’asta era superiore alla soglia comunitaria vigente. Ne ha tratto la conseguenza che la disciplina applicabile fosse quella dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, che impone la valutazione della congruità dell’offerta in contraddittorio con l’operatore economico, e non quella dell’art. 54 del codice, che consente l’esclusione automatica per gli appalti sotto soglia. Il Collegio ha chiarito la distinzione tra “calcolo” e “verifica” della soglia di anomalia, precisando che il primo è una mera operazione aritmetica che individua le offerte solo “sospettate” di anomalia, mentre la seconda è il subprocedimento attraverso cui la stazione appaltante accerta, con il contributo partecipativo dell’impresa, se l’offerta sia effettivamente incongrua.
Quanto alle eccezioni di rito, il Tribunale ha respinto la tesi della tardività del ricorso, affermando che l’elenco delle offerte anomale elaborato dalla piattaforma telematica non ha valore provvedimentale. In applicazione dell’art. 30, comma 3, cod. contratti, la decisione automatizzata richiede l’intervento di una persona fisica che la ratifichi: la mera predisposizione di un elenco da parte del sistema non integra tale requisito. Ha inoltre precisato, richiamando la giurisprudenza consolidata, che solo l’aggiudicazione è atto a efficacia esterna e che la proposta di aggiudicazione ha natura endoprocedimentale, non soggetta ad alcun onere di impugnazione immediata.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all’illegittima applicazione dell’esclusione automatica. Il carattere standardizzato della fornitura, valorizzato dall’amministrazione per giustificare la scelta del minor prezzo, rileva solo ai sensi dell’art. 108, comma 3, cod. contratti ai fini dell’adozione del criterio di aggiudicazione, ma non esonera dalla verifica di anomalia in contraddittorio. Il Collegio ha inoltre escluso che il principio del risultato possa essere strumentalmente invocato per forzare il dato letterale delle disposizioni, rilevando come tale principio concorra a integrare il paradigma normativo e ad ampliare il sindacato giurisdizionale, senza mai consentire soluzioni contra legem.
Il TAR ha infine accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando l’omessa comunicazione dell’esclusione in violazione dell’art. 90 del codice, omissione che costituisce il precipitato della scelta illegittima di estendere le regole sotto soglia a un appalto sopra soglia. Ne è conseguito l’annullamento dell’esclusione e l’obbligo per il Ministero di riprendere il procedimento dalla fase della verifica dell’anomalia, da svolgersi nei termini dell’art. 110, commi 2 e 5, cod. contratti. Il Collegio ha invece escluso la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e il subentro della ricorrente, residuando un’attività valutativa discrezionale della stazione appaltante.
Nota della Redazione
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