Accesso al piano ferie aziendale e soccombenza virtuale nel silenzio (TAR Sicilia n. 2199 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito avverso il silenzio, la sopravvenuta ostensione dei documenti richiesti, intervenuta dopo la notifica del ricorso, determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, ma non elide il potere del giudice di pronunciarsi sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale. Ai fini della condanna alle spese rileva, infatti, la fondatezza originaria della pretesa, sicché l’amministrazione che abbia provveduto solo in pendenza di giudizio e in modo parziale va considerata soccombente. L’istanza di accesso avente ad oggetto il piano ferie aziendale, i nominativi dei dipendenti che ne hanno fruito e le date di presentazione e autorizzazione delle relative richieste non concerne dati sensibili o giudiziari, ma dati comuni relativi a un istituto ordinario del rapporto di lavoro e all’organizzazione aziendale, con conseguente insussistenza del limite dello strettamente indispensabile.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di una società di trasporto pubblico locale con mansioni di operatore di esercizio, aveva chiesto via applicazione aziendale una giornata di ferie per il 4 agosto 2025. In data 23 luglio 2025 la richiesta è stata respinta per asserite esigenze di servizio. Il lavoratore ha rappresentato che altri colleghi con la stessa mansione avevano fruito di ferie nello stesso giorno, a seguito di domande presentate dopo la sua e prima del rigetto.

Per verificare la correttezza dell’operato aziendale e predisporre eventuali iniziative giudiziarie, il dipendente ha presentato il 5 agosto 2025 istanza di accesso al piano ferie aziendale e ai nominativi dei dipendenti che avevano fruito di ferie il 4 agosto 2025, con le date di presentazione e di autorizzazione delle richieste. Non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso, ha impugnato il silenzio-diniego davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Nella camera di consiglio il difensore del ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo tuttavia la condanna della controparte alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile.

La resistente aveva sostenuto che l’ostensione dei dati personali di terzi fosse subordinata alla dimostrazione della loro stretta indispensabilità, richiamando l’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, il regolamento UE n. 2016/679 e il d.lgs. n. 196/2003, oltre al principio di minimizzazione dei dati. Aveva inoltre dedotto la genericità ed esploratività della richiesta e la possibilità di tutela davanti al giudice del lavoro.

Il Collegio non ha condiviso tali difese. Ha richiamato il disposto dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici e riserva il limite dello strettamente indispensabile ai soli documenti contenenti dati sensibili e giudiziari. Nel caso concreto l’istanza non aveva ad oggetto tali categorie: riguardava un istituto ordinario del rapporto di lavoro e l’organizzazione aziendale ordinaria, quindi dati comuni.

Il Collegio ha precisato che la nozione di dati sensibili concerne esclusivamente le categorie particolari di dati personali — origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale — e non i dati comuni oggetto della richiesta.

Quanto alla disponibilità delle informazioni per altra via, la conoscenza dei dati presenti nella chat aziendale non è stata ritenuta pienamente satisfattiva dell’interesse del ricorrente, non essendovi piena coincidenza tra i dati desumibili dai due documenti e non risultando disponibili i dati relativi alla data di presentazione della domanda e a quella di autorizzazione.

Il ricorso è stato quindi ritenuto giuridicamente fondato, con la conseguenza che le spese, liquidate in euro 3.600,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione, che aveva provveduto solo parzialmente all’ostensione dopo la notifica del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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