Sopravvenuta carenza d’interesse per pagamento ridotto payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 10364 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del d.l. n. 95/2025, conv. con modif. in l. n. 118/2025, nel consentire alle aziende fornitrici di dispositivi medici di assolvere gli obblighi di payback per gli anni 2015-2018 mediante il versamento nei trenta giorni dalla sua entrata in vigore della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali, determina la cessazione della materia del contendere con riguardo ai ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali solo se tale versamento sia accertato e fatto constare in giudizio dalle Regioni. Ove invece l’avvenuto versamento sia comprovato dal ricorrente, che dichiari di non aver più interesse alla decisione, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il bene della vita conseguito con il pagamento in misura ridotta è, infatti, diverso da quello cui il ricorso tendeva, rappresentato dall’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati.

Il Fatto

La società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato il Decreto Interministeriale 6 luglio 2022, il Decreto Ministeriale 6 ottobre 2022 e la Determinazione regionale n. 1356 del 28 novembre 2022, con i quali è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 e sono state adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali inerenti al c.d. payback. Con il ricorso la società ha chiesto l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di versamento delle cifre annuali determinate dai provvedimenti regionali e il diritto di compensazione con gli importi delle fatture relative alle forniture svolte a favore dell’Amministrazione sanitaria regionale.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che, nella pendenza del giudizio, è entrato in vigore il d.l. n. 95/2025, conv. con modif. in l. n. 118/2025, il cui art. 7 ha previsto che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La norma precisa che l’integrale versamento estingue l’obbligazione, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale, e che, decorso il termine, le regioni accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere.

Nel caso di specie, in vista della trattazione del merito del ricorso, è stata la società ricorrente – e non già la Regione – a versare in atti la documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto versamento dell’importo previsto dalla disposizione richiamata e a dichiarare di non aver più interesse alla decisione.

Richiamando la giurisprudenza del TAR Lazio, sez. IV-quater, 21 gennaio 2026, n. 1269, il Collegio osserva che il meccanismo della cessazione della materia del contendere, in base al tenore letterale della norma, opera solo se la definizione agevolata degli importi dovuti sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni. Viceversa, ove tale aspetto sia comprovato e rilevato da parte ricorrente, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale si determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: il bene della vita conseguito è, infatti, il pagamento delle somme dovute in misura ridotta, mentre il ricorso era diretto all’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati.

Il TAR dichiara, pertanto, il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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