Verifica di anomalia e monte ore contrattuale: legittima la congruità dell’offerta (TAR Sicilia n. 1402 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta ha natura globale e sintetica: il giudizio della stazione appaltante non deve risolversi in una ricerca minuziosa di ogni singola voce di costo, ma accertare la serietà complessiva della proposta. Ne consegue che, in caso di esito favorevole, l’onere motivazionale non richiede una confutazione analitica di ogni costo, potendo la motivazione essere resa per relationem alle giustificazioni acquisite e valutate. Nel calcolo del costo della manodopera, ai fini della congruità, rileva il monte ore contrattuale offerto alla stazione appaltante e non il monte ore teorico riferito al rapporto di lavoro. L’aver commesso un grave illecito professionale costituisce causa di esclusione non automatica, subordinata a una valutazione discrezionale in concreto dell’incidenza sull’affidabilità dell’operatore, non essendo sufficiente il mero esercizio dell’azione penale.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliera indiceva una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della verifica di anomalia, l’appalto veniva aggiudicato a una società prima classificata; la seconda in graduatoria impugnava l’aggiudicazione e gli atti di gara, contestando la congruità dell’offerta, la valutazione del grave illecito professionale e la composizione della commissione, chiedendo l’annullamento, la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.

La società ricorrente articolava ricorso e motivi aggiunti, deducendo la carenza di motivazione sul giudizio di anomalia, l’omessa dichiarazione sull’applicazione del CCNL ai lavoratori del subappaltatore, la mancata valutazione dei procedimenti penali pendenti a carico degli amministratori della controinteressata e presunte informazioni fuorvianti nell’offerta tecnica. Nel corso del giudizio, a seguito dell’ostensione integrale dell’offerta, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sull’istanza di accesso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal consolidato principio secondo cui la verifica di anomalia ha natura globale e sintetica e non si risolve in una ricerca parcellizzata di ogni voce di costo. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai vizi macroscopici, come l’illogicità manifesta, l’irragionevolezza e l’errore di fatto, senza che il giudice possa sostituirsi all’amministrazione in una rinnovata verifica della congruità. Ne deriva che, a fronte di un esito favorevole, l’onere motivazionale può essere soddisfatto anche per relationem alle giustificazioni prodotte, risultando necessaria una motivazione più rigorosa solo in caso di giudizio negativo con esclusione.

Sulla clausola sociale e sul costo del lavoro, il Tribunale distingue nettamente il monte ore teorico, correlato al rapporto di lavoro, dal monte ore contrattuale, riferito al rapporto tra stazione appaltante e appaltatore. Ai fini della congruità rileva il secondo, ossia le ore di servizio effettivamente offerte, dovendosi moltiplicare il costo orario medio delle tabelle ministeriali – già comprensivo dei costi per sostituzioni e assenze – per tale monte ore. Il riferimento al monte ore teorico complessivo, sostenuto dalla ricorrente, è pertanto erroneo.

Quanto al grave illecito professionale, il Collegio ribadisce che l’esclusione non è automatica e richiede la sussistenza congiunta di elementi sufficienti a integrarlo, della sua idoneità a incidere sull’affidabilità dell’operatore e di adeguati mezzi di prova. Il mero esercizio dell’azione penale non determina di per sé l’esclusione, imponendo alla stazione appaltante una valutazione in concreto. Nel caso di specie, la motivazione per relationem alla relazione aggiornata sui procedimenti penali, con assoluzioni già intervenute e procedimenti in fase di indagini, è stata ritenuta puntuale e non stereotipata.

Il Tribunale esclude inoltre la configurabilità di informazioni fuorvianti: le imprecisioni contestate, incluso un evidente refuso materiale, non erano idonee ad alterare gli elementi rilevanti della procedura. Infine, il requisito di esperienza dei commissari non va inteso in senso iper-specialistico, essendo sufficiente che la commissione, nel suo complesso, possieda competenze non estranee alle tematiche oggetto di valutazione. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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