Guardie ecozoofile volontarie: si applica la disciplina del TULPS (Cons. Stato n. 6008 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di guardia giurata volontaria zoofila, prevista dall’art. 6, comma 2, della legge n. 189/2004, è soggetta alla disciplina generale delle guardie giurate di cui al r.d. n. 773/1931. L’attività è assimilata a quella delle guardie giurate ordinarie e comporta l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, sicché l’applicazione del TULPS, comprese le verifiche sull’idoneità della sede, discende de plano dalla richiesta di autorizzazione. Ne deriva che il diniego prefettizio può fondarsi sulla carenza dei requisiti soggettivi di piena affidabilità e sull’inadeguatezza della sede associativa, e che l’assorbimento della censura relativa ai requisiti personali è legittimo quando la ragione ostativa sulla sede è di per sé sufficiente.

Il Fatto

Un’associazione zoofila e un soggetto, dopo una prima reiezione di analoga domanda poi oggetto di separato contenzioso, hanno chiesto al TAR Piemonte l’annullamento del decreto con cui il Prefetto ha respinto l’istanza di nomina a guardia giurata volontaria zoofila. Il diniego si fondava sulla carenza dei requisiti soggettivi di piena affidabilità e sulla mancanza di un’idonea sede dell’associazione nella Provincia.

Il TAR, con la sentenza n. 304 del 2024, ha respinto il ricorso, ritenendo il Prefetto titolare delle funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività di prevenzione degli illeciti penali contro gli animali e legittimato a verificarne congruenza e adeguatezza organizzativa. Ha inoltre assorbito la doglianza sui requisiti soggettivi, essendo sufficiente la ragione ostativa relativa alla sede.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma integralmente la decisione di primo grado. Non sussiste alcun profilo di contraddittorietà tra il diniego impugnato e quello precedente, poiché in quella sede l’Amministrazione aveva fondato le proprie determinazioni sul mancato rispetto del limite numerico degli iscritti, ragione assorbente rispetto a ogni altra questione, comprese quelle sulla sede e sulla buona condotta.

Il Collegio respinge la tesi dell’appellante volta a escludere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di guardia zoofila dall’applicazione della disciplina del r.d. n. 773/1931, anche per le verifiche sulla sede. L’attività è assimilata a quella delle guardie giurate ordinarie e comporta l’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, ancorché entro i limiti dell’art. 6 della legge n. 189/2004. Pertanto l’applicazione del TULPS discende dal fatto stesso che l’associazione richieda l’autorizzazione di cui a tale articolo.

Ne consegue che alcuna violazione del principio di proporzionalità è ravvisabile: i limiti derivano dalle funzioni pubblicistiche che l’associazione chiede di svolgere, restando libera di operare per tutte le altre proprie attività. Il bilanciamento tra libera associazione e interesse pubblicistico è quindi corretto.

Quanto al secondo motivo, il Consiglio conferma l’assorbimento della censura relativa ai requisiti soggettivi. Rileva che, proprio per l’applicabilità della disciplina generale sulle guardie giurate, la valutazione dell’Amministrazione appare prima facie immune da vizi: l’art. 138, comma primo, n. 5, del r.d. n. 773/1931 richiede che la guardia giurata sia persona di ottima condotta politica e morale. Non è necessaria la presenza di precedenti penali, potendo la valutazione negativa discendere da una più generale disamina delle condotte pregresse.

Infine, l’istanza istruttoria reiterata è respinta, condividendosi il giudizio del primo giudice sul carattere generico ed esplorativo delle ulteriori richieste di acquisizione documentale. L’appello è respinto e la sentenza impugnata confermata, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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