Accreditamento sanitario: legittima la gara solo tra strutture già accreditate (C.G.A.R.S. n. 136 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 è provvedimento abilitativo-concessorio rilasciato a istanza di parte alle strutture autorizzate che soddisfino i requisiti ulteriori di qualificazione e la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale. Esso non configura un procedimento a numero chiuso, né un atto ampliativo sempre doveroso. La selezione mediante procedura a evidenza pubblica è prevista dal legislatore nazionale, all’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, soltanto per l’individuazione dei soggetti già accreditati ai fini della stipula degli accordi contrattuali. È pertanto illegittimo l’atto amministrativo regionale che subordini il rilascio dell’accreditamento all’esito di una previa gara aperta, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali statali e con i principi unionali di concorrenza e proporzionalità.

Il Fatto

Una società, dopo aver ottenuto il parere di compatibilità e il permesso di costruire per un Centro Diurno destinato a pazienti affetti da disturbo autistico nel territorio di un comune siciliano, chiedeva all’Assessorato regionale della Salute l’accreditamento istituzionale. L’Amministrazione rigettava l’istanza ritenendo necessaria la previa indizione di una procedura aperta di selezione dell’operatore, ai sensi di un decreto assessoriale, e rilevando l’incompletezza documentale per difetto dell’autorizzazione sanitaria.

Ottenuta l’autorizzazione, la società reiterava l’istanza, conseguendo un secondo diniego fondato sul medesimo decreto. Impugnava entrambi i provvedimenti e il decreto presupposto davanti al TAR Sicilia, che rigettava i ricorsi con la sentenza n. 205/2023. Nelle more, l’A.S.P. concludeva la gara aggiudicandola a un’altra società; il successivo ricorso avverso l’aggiudicazione era dichiarato in parte irricevibile e per il resto inammissibile con la sentenza n. 1876/2024. Entrambe le decisioni erano appellate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto la riunione degli appelli, esaminando con priorità quello concernente il diniego di accreditamento per la sua pregiudizialità rispetto all’impugnazione dell’esito della gara. Ha respinto l’eccezione di irricevibilità del ricorso introduttivo: il secondo diniego, motivato per relationem, non è atto meramente confermativo, ma provvedimento di conferma conclusivo di un nuovo procedimento, avviato sulla base di un quid novi costituito dall’autorizzazione sanitaria medio tempore acquisita.

Nel merito, il C.G.A.R.S. ha ricostruito la sequenza dei tre momenti in cui si articola l’offerta sanitaria: l’autorizzazione ex art. 8-ter, l’accreditamento ex art. 8-quater e la stipula degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies. Le disposizioni del d.lgs. n. 502/1992 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., come confermato dall’art. 19, comma 1, del medesimo decreto, e vincolano pertanto anche la Regione Siciliana.

La gara è prevista dal legislatore nazionale solo per la scelta, tra i soggetti già accreditati, di quelli da contrattualizzare. L’accreditamento, invece, non è concepito in senso competitivo: l’art. 8-quater, comma 3, lett. c), ne ammette financo il riesame dell’istanza negativa. Ne deriva che, ove la programmazione consenta di contrattualizzare almeno un operatore privato, la Regione deve accreditare tutti i richiedenti in possesso dei requisiti tecnici e coerenti con gli indirizzi territoriali, selezionando poi i migliori in sede di convenzionamento, nel rispetto del tetto di spesa.

Questa lettura è imposta anche dall’interpretazione conforme ai principi unionali di concorrenza e proporzionalità: la restrizione concorrenziale nel settore sanitario è ammessa solo nei limiti della strumentalità alla tutela della salute. Il Collegio ha quindi accolto entrambi gli appelli, annullato il diniego, il decreto assessoriale nella parte in cui impone la gara a monte, con effetti erga omnes, nonché i provvedimenti di indizione e di aggiudicazione della procedura, disponendo la pubblicità dell’annullamento e compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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