Verifica dell’anomalia dell’offerta e sindacato sul costo del trasporto (C.G.A.R.S. n. 256 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non ha ad oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione di congruità deve essere globale e sintetica e non può concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo. Correlativamente, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della stazione appaltante è limitato all’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza e della congruità dell’istruttoria, restando preclusa un’autonoma verifica circa la sussistenza dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Il controllo giurisdizionale è ammesso solo in presenza di macroscopiche illegittimità, quali gravi e plateali errori di valutazione o errori di fatto che rendano palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.

Il Fatto

Una società operante nel settore del lavanolo impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’aggiudicazione del lotto n. 4 di una gara indetta da un’azienda ospedaliera capofila per il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria, suddivisa in otto lotti e da aggiudicare con il criterio del minor prezzo. La ricorrente si era classificata seconda, mentre l’aggiudicataria aveva offerto un importo unitario per giornata di degenza nettamente inferiore.

Con una precedente pronuncia, passata in giudicato, il medesimo TAR aveva accolto la censura relativa alla mancata attivazione del subprocedimento di verifica di anomalia, annullando la prima aggiudicazione. In ottemperanza, la stazione appaltante aveva attivato la verifica e, all’esito, aveva ritenuto congrua l’offerta, disponendo la nuova aggiudicazione. La ricorrente impugnava tale provvedimento, deducendo in via principale la manifesta anomalia dell’offerta per la sottostima dei costi di trasporto e, in via subordinata, ulteriori censure sulla lex specialis e sull’oggetto del contratto. Il TAR respingeva integralmente il ricorso. La soccombente proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dà preliminarmente atto della rinuncia ai motivi d’appello proposti in via subordinata, dichiarandone la parziale improcedibilità. Quanto ai motivi residui, rilevata la reiterazione delle censure di primo grado e il conseguente riemergere del thema decidendum, esamina direttamente gli originari motivi del ricorso introduttivo, secondo la logica dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2015, richiamando numerosi precedenti conformi.

Nel merito, la Corte enuncia il principio secondo cui la verifica di anomalia non ricerca singole inesattezze, ma accerta l’attendibilità complessiva dell’offerta in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, e il sindacato giurisdizionale è circoscritto alla logicità, ragionevolezza e congruità dell’istruttoria, essendo riservata all’amministrazione l’esclusiva discrezionalità tecnica. Il controllo resta limitato ai casi di gravi e plateali errori di valutazione o di fatto, e non può risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo né in una “caccia all’errore”.

La Corte osserva che, essendo intervenuto il giudicato sui costi di produzione, residua unicamente la questione dei costi di trasporto, anche con riferimento ai transit point. Il RUP ha svolto un’istruttoria approfondita, acquisendo giustificativi dettagliati e rilevando la solidità economica dell’aggiudicataria, la sua esperienza pluriennale e la possibilità di conseguire economie di scala. L’utilizzo di depositi temporanei vicini alla stazione appaltante consente di ridurre i viaggi dallo stabilimento e di contenere i costi, senza che i trasporti avvengano quotidianamente.

I calcoli della ricorrente muovono da presupposti errati: ipotizzano viaggi giornalieri e l’uso sistematico di semirimorchi da 44 tonnellate, ricostruzione indimostrata e che invade la sfera di autonomia imprenditoriale dell’aggiudicataria. Quanto alla lamentata assenza di certificazione dei depositi intermedi, la Corte rileva che il capitolato tecnico non richiede alcuna specifica certificazione per il transit point, trattandosi di mero sito di stoccaggio temporaneo, e che la stessa documentazione richiamata dalla ricorrente conferma che la certificazione resta in capo all’unità produttiva di lavaggio.

L’appello è quindi in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con conferma dell’aggiudicazione. Le spese seguono la soccombenza, con compensazione nei soli confronti dell’azienda sanitaria provinciale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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