Esclusione per plagio degli elaborati concorsuali e legittimità dell’annullamento della prova (TAR Campania n. 3109 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, la Commissione esaminatrice può escludere la prova di tutti i candidati che abbiano redatto elaborati pedissequamente riproduttivi di una fonte non ammessa a consultazione, configurandosi il plagio anche in assenza di assoluta identità dei testi. Non è necessario individuare il candidato che per primo abbia copiato, quando tutti abbiano attinto alla medesima delibera, essendo la verifica demandata a un giudizio tecnico-discrezionale sottratto allo scrutinio del giudice amministrativo, salvo vizi logici o travisamenti ictu oculi manifesti. L’esclusione è legittima quando la Commissione motivi in modo diffuso sull’accertata riproduzione e la procedura di correzione sia avvenuta prima dell’apertura delle buste identificative.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura di progressione verticale riservata al personale del comparto, indetta da una struttura sanitaria ai sensi dell’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017, per la copertura di nove posti di collaboratore amministrativo. Dopo la correzione degli elaborati, la Commissione ha rilevato innumerevoli somiglianze tra tutte le prove pratiche, sospendendo i lavori senza aprire le buste dei nominativi.
A seguito di una rilettura, la Commissione ha redatto una tabella sinottica e ha ritenuto sussistente il plagio per tutti gli elaborati, individuando la fonte nella delibera dell’ASL non ammessa a consultazione in sede di esame. Il Direttore Generale ha quindi disposto l’esclusione della ricorrente e di tutti i candidati. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza non impugnata. La ricorrente ha agito per l’annullamento della delibera e dei verbali, deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, nonché eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal principio per cui la valutazione della Commissione costituisce espressione di un giudizio tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi logici o travisamenti ictu oculi manifesti, nella specie non ravvisati. Dalla documentazione emerge che la Commissione, resasi conto della mancanza di originalità degli elaborati, ha sospeso i lavori senza procedere all’apertura delle buste identificative, procedendo alla rilettura e alla verifica del plagio sempre prima dell’identificazione dei candidati.
Il prospetto sinottico depositato dall’Amministrazione ha confermato che tutte le prove rappresentano una pedissequa riproduzione della delibera non consultabile. Su tali circostanze non incidono le censure relative alla mancata individuazione del candidato che per primo avrebbe copiato, poiché — osserva il Collegio — non è necessario stabilire la priorità della riproduzione quando tutti abbiano attinto alla medesima fonte.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui è illegittima l’esclusione per plagio fondata sulla semplicistica scelta di annullare le prove di entrambi i candidati senza valutare chi fosse il plagiante (TAR Campania, Napoli, VIII, n. 4348/2017), e secondo cui la motivazione è lacunosa ove la Commissione non evidenzi il peso dei brani plagiari sul compito complessivo (TAR Catania, sez. III, n. 44 del 2019). Nel caso concreto tali vizi non ricorrono, avendo la Commissione diffusamente argomentato le ragioni giuridiche e fattuali della determinazione.
Quanto agli elementi identificativi del plagio, il Collegio ribadisce che non è necessaria l’assoluta identità degli elaborati, essendo sufficiente un’impostazione del tema che costituisca imitazione pedissequa e fraudolenta, purché basata su elementi oggettivi e non su meri sospetti (TAR Napoli, sez. VIII, n. 2151 del 2020). La sostanziale identità degli elaborati, che si differenziano solo per incipit, chiusure irrilevanti e omissioni condividendo premesse, conclusioni e citazioni, esclude che la riproduzione possa trovare causa nell’esperienza professionale dei candidati, provenienti da uffici diversi.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2500,00 oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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