Verifica di anomalia dell’offerta e costo dell’avvalimento non considerato (TAR Calabria n. 89 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta il costo sostenuto per il contratto di avvalimento costituisce un elemento di cui la stazione appaltante deve tenere conto, non potendosi ritenere implicitamente assorbito nella voce delle spese generali in assenza di specifica dimostrazione della sua capienza. La sua omessa considerazione rende il giudizio di sostenibilità dell’offerta irragionevole, poiché azzera l’utile dichiarato fino a generare una perdita. Un’offerta non remunerativa o in perdita è ex se inattendibile, in applicazione del principio dell’utile necessario. Il difetto istruttorio e motivazionale non è colmabile in sede giurisdizionale e impone l’annullamento dell’aggiudicazione con ripetizione della fase di verifica.

Il Fatto

Un’azienda ospedaliera bandisce una procedura aperta europea per l’affidamento triennale del servizio di vigilanza, videosorveglianza e trasporto valori. All’esito delle operazioni la società aggiudicataria si colloca al primo posto in graduatoria, mentre la ricorrente, seconda classificata, impugna la determinazione dirigenziale di aggiudicazione.

La ricorrente deduce il difetto del requisito di idoneità professionale in capo all’aggiudicataria, la violazione della clausola di stand still e, con successivi motivi aggiunti, la genericità del contratto di avvalimento e l’incongruità dell’offerta per omessa considerazione del relativo costo. La controinteressata eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività e resiste nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità: alla data indicata dalla controinteressata non risulta adottato alcun provvedimento di aggiudicazione, figurando agli atti solo il verbale con cui la commissione ha formulato una mera proposta di aggiudicazione. Questa ha natura di atto endoprocedimentale, priva di immediata lesività e non autonomamente impugnabile.

Nel merito, è infondato il motivo sul requisito di idoneità professionale. L’aggiudicataria ha presentato istanza di estensione della licenza prefettizia alla classe funzionale richiesta prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e l’istanza è stata accolta prima dell’aggiudicazione. L’art. 257 ter, comma 5, del regolamento di esecuzione del TULPS delinea una procedura semplificata che si perfeziona con la notifica degli elementi integrativi, equiparabile a una denuncia di inizio attività immediatamente efficace. Il termine di novanta giorni segna solo la finestra temporale per l’esercizio del potere inibitorio del Prefetto.

È infondato anche il motivo sulla clausola di stand still: la sua mera violazione, in assenza di vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta annullamento o inefficacia del contratto.

Quanto ai motivi aggiunti, il Collegio esclude la genericità del contratto di avvalimento tecnico operativo per il requisito del fatturato specifico. Il requisito è ancorato a servizi già espletati dall’ausiliaria, che presta esperienza già conclusa: l’indicazione analitica dei mezzi non è indispensabile quando gli impegni assunti siano estesi e precisi e l’ausiliaria risponda in solido.

È invece fondato il motivo sull’anomalia dell’offerta. Il costo dell’avvalimento non è stato oggetto di specifica analisi in sede di verifica, né è stata dimostrata la capienza delle spese generali a coprirlo. La sua omissione azzera l’utile dichiarato e genera una perdita. Un’offerta in perdita è ex se inattendibile, secondo il principio dell’utile necessario. Il difetto non è colmabile in giudizio: l’aggiudicazione va annullata, con ripetizione della fase di verifica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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