Carta docenti: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Umbria n. 185 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto al docente il beneficio della carta docenti, l’Amministrazione non può subordinare l’esecuzione alla riapertura di una procedura amministrativa telematica priva di certezza di tempi. La pretesa di far attendere ulteriormente il creditore, prima che si tuteli in giudizio, è eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma impone al docente di porre in essere gli adempimenti previsti in via amministrativa per ottenere la soddisfazione del credito, né dispone la sospensione dei relativi giudizi. Va pertanto assegnato all’Amministrazione il termine per l’esecuzione e nominato il commissario ad acta, mentre la penalità di mora può essere esclusa, trattandosi dell’erogazione di un contributo.

Il Fatto

Un docente ha agito davanti al TAR Umbria per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Perugia, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere il bonus “carta del docente”, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici dal 2019/20 al 2023/24, oltre alle spese legali.

Il ricorrente ha esposto di aver notificato la sentenza in forma esecutiva, di aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, e di aver documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione. Non avendo ricevuto il beneficio, ha chiesto l’assegnazione di un termine di sessanta giorni al Ministero e, in caso di inutile decorso, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle astreintes.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti non emerge che tutte le somme spettanti al ricorrente in forza della sentenza di condanna siano state pagate. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato.

Sul merito, il Tribunale richiama la costante affermazione della fondatezza delle pretese esecutive relative alle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti, già riconosciuta in numerosi giudizi analoghi definiti nel 2025. La questione giuridica attiene ai limiti entro cui può esigersi un comportamento collaborativo del creditore.

Il TAR affronta la tesi difensiva dell’Avvocatura dello Stato, che fondava la legittimità del mancato pagamento sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, invocando i doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza. Il Collegio ritiene che la pretesa di far attendere ulteriormente il creditore, senza certezza di tempi, sia eccessiva ed esorbitante rispetto a tali doveri.

Nessuna norma — osserva il Tribunale — supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti della procedura telematica e attenda senza certezza di tempi che la sua posizione sia presa in considerazione; né è prevista la sospensione dei giudizi. In assenza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi di pagamento, non vi sono ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.

Il Collegio assegna quindi al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento e nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario delegato, perché, in caso di infruttuoso decorso, provveda al rilascio della carta docente e all’accredito delle somme riconosciute, con compenso di 500 euro a carico dell’Amministrazione inottemperante.

La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è invece esclusa: la situazione di difficoltà degli uffici ministeriali e la natura di contributo dell’erogazione renderebbero la misura iniqua. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente, tenuto conto della serialità dei giudizi, a favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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