Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e penalità di mora (TAR Calabria n. 96 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su pronuncia del giudice ordinario, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla decisione entro il termine fissato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di protratta inottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti ex lege. Le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, applicandosi per analogia la disciplina delle spese di cui all’art. 5 sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001.

Il Fatto

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza n. 97/2023 della Corte d’Appello di Catanzaro e alla sentenza n. 1054/2019 del Tribunale di Cosenza. Con la pronuncia del giudice ordinario era stato riconosciuto il diritto alla progressione retributiva per l’anzianità maturata nei periodi di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del Ministero, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.

Nonostante la richiesta di esecuzione, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto l’actio iudicati, chiedendo l’integrale ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che la pronuncia non è stata integralmente eseguita. Il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. merita pertanto accoglimento.

Il Ministero deve ottemperare alla sentenza del giudice ordinario secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della decisione, dando seguito ora per allora al diritto accertato dal giudice ordinario, anche con eventuali misure di autotutela.

In caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente del Ministero, affinché provveda in via sostitutiva, su istanza di parte, compiendo tutti gli atti necessari. Le spese per l’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente: la regola dell’art. 5 sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori, è applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme.

Quanto alla penalità di mora, non sussistono iniquità o cause ostative. La somma è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario, restando fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che il commissario non abbia provveduto (Adunanza Plenaria n. 8 del 2021). Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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