Verifica di anomalia dell’offerta e sindacato del giudice: il principio del risultato (C.G.A.R.S. n. 108 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la verifica di anomalia dell’offerta costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che la valutazione non sia manifestamente inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il giudizio deve essere globale e sintetico, non parcellizzato sulle singole voci di costo, e non può tradursi in una “caccia all’errore”. Grava sul ricorrente non aggiudicatario l’onere di dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione amministrativa. È ammessa la progressiva riperimetrazione dei parametri di costo nella fase giustificativa, purché resti ferma l’entità originaria dell’offerta. I principi del risultato e della fiducia, pur codificati dal D.Lgs. n. 36/2023, sono immanenti nel sistema e utilizzabili in chiave interpretativa anche rispetto a fattispecie regolate dal D.Lgs. n. 50/2016. Il sindacato del giudice non può mai essere di tipo sostitutivo, non rientrando in uno dei casi tassativi di giurisdizione di merito di cui all’art. 134 c.p.a.

Il Fatto

Un’Autorità di Sistema Portuale indiceva una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di lavori marittimi, con criterio del prezzo più basso e inversione procedimentale di cui all’art. 133, comma 8. All’esito della gara, una società si collocava al primo posto con un ribasso del 31,333%; una seconda società al secondo posto con il 31,312%.

L’aggiudicazione era impugnata dalla seconda classificata. Il TAR accoglieva il ricorso con la sentenza n. 2113/2024, rilevando l’omessa verifica dei minimi salariali, e ordinava alla stazione appaltante di avviare il procedimento di verifica. In ottemperanza, l’Amministrazione concludeva per la non anomalia e riaggiudicava l’appalto. Avverso tale provvedimento la seconda classificata proponeva nuovo ricorso, accolto dal TAR con la sentenza n. 4059/2024, che annullava l’aggiudicazione imponendo la rinnovazione della verifica. Nel frattempo, la stessa ricorrente promuoveva azione di ottemperanza avverso la sentenza n. 4059/2024, accolta dal TAR con la sentenza n. 2744/2025. Entrambe le decisioni erano impugnate davanti al CGARS.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, disposta la riunione degli appelli per connessione soggettiva e oggettiva, esaminava prioritariamente l’appello principale proposto dall’aggiudicataria. Quanto al primo motivo, il CGARS ha ritenuto che il TAR avesse sostituito la propria valutazione a quella della stazione appaltante. Il sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica non può estendersi oltre l’apprezzamento della logicità e ragionevolezza dell’operato amministrativo, essendo preclusa ogni autonoma verifica circa la sussistenza dell’anomalia. Il giudizio deve essere globale e sintetico, non risolversi in parcellizzazione delle voci di costo.

Il TAR non poteva poi fondare la decisione su un profilo — l’allegazione delle tabelle ministeriali — non oggetto di specifica doglianza della ricorrente e comunque risultato assolto dall’aggiudicataria. Quanto al secondo motivo, il CGARS ha scrutinato i tre profili critici individuati dal TAR. Sull’impiego dei moto pontoni, la giustificazione dell’uso alternativo e non simultaneo dei due mezzi è apparsa logica e non manifestamente abnorme. Sull’utilizzo del palombaro, la tesi dell’ultroneità della figura per le operazioni di salpamento è stata ritenuta plausibile. Sulla mancata quantificazione dei vantaggi fiscali, il Collegio ha osservato che l’offerente ha espressamente dichiarato di non averne tenuto conto e che la verifica imposta concerneva il rispetto dei minimi salariali, non la sostenibilità complessiva dell’offerta.

Il CGARS ha poi richiamato i principi del risultato e della fiducia, qualificandoli come immanenti nel sistema anche per le fattispecie anteriori al nuovo Codice. Sulle difformità tra le giustificazioni processuali e quelle procedimentali, ha distinto la difesa in giudizio da quella resa nel sub-procedimento, escludendo che la prima potesse vincolare l’aggiudicataria e che la seconda integrasse una modifica dell’offerta, restando ferma l’entità economica della stessa.

L’appello incidentale è stato respinto: le censure sulla modifica della tempistica e sulla produttività non palesano manifeste illogicità. L’accoglimento dell’appello principale ha travolto la sentenza n. 4059/2024, facendo rivivere l’aggiudicazione e determinando l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso in ottemperanza, con annullamento senza rinvio della sentenza n. 2744/2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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