Controversie sul collaudo e sull’escussione della garanzia devolute al giudice ordinario (TAR Lombardia n. 3401 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto il collaudo di opere pubbliche esorbitano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, poiché tale attività rientra nella fase esecutiva del rapporto contrattuale, disciplinata dal diritto privato e caratterizzata dall’assenza di poteri autoritativi. Parimenti, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie concernenti l’escussione della garanzia definitiva, atteso che la domanda di accertamento dell’inesistenza della debenza dell’importo preteso dall’ente riguarda il rapporto privatistico. Il ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario nei termini dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di un appalto per la riqualificazione energetica di fabbricati, impugnava la determinazione con cui la stazione appaltante aveva approvato il conto finale e il certificato di collaudo, disponendo l’escussione della garanzia definitiva. La società contestava le risultanze contabili e gli atti del procedimento di collaudo, deducendo plurimi vizi di legittimità. La stazione appaltante si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia, pur concernendo atti formalmente amministrativi, attiene alla fase di esecuzione del contratto di appalto, la quale si caratterizza per la natura paritetica della posizione delle parti e per l’assenza di poteri autoritativi della stazione appaltante.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le controversie inerenti al collaudo esorbitano dalla giurisdizione amministrativa, trattandosi di attività riconducibile all’esecuzione di un rapporto di diritto privato. Analogamente, le liti sull’escussione della cauzione definitiva riguardano il rapporto privatistico e la debenza dell’importo garantito, restando estranee alla giurisdizione amministrativa.
La sentenza ha quindi rimesso la questione al giudice ordinario, cui la parte potrà riproporre la domanda entro il termine di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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