Fede privilegiata del certificato contabile del direttore dei lavori, anche in forma cartacea (Cass. civ. Sez. 1 n. 16200 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli stati di avanzamento, i libretti delle misurazioni e la contabilità relativa ai lavori appaltati dalla P.A. costituiscono atti pubblici, formati da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, e fanno fede fino a querela di falso. La produzione in giudizio di un documento in forma cartacea, anziché telematica, non ne determina l’inammissibilità qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo per cui è destinato; l’eventuale nullità è sanata ex art. 156 cod. proc. civ. Il giudice del merito deve valutare il contenuto del certificato per verificare se i dati ivi riportati siano riferibili alla contabilità che il direttore dei lavori è tenuto a compilare.
Il Fatto
Il Comune di Catania oppose un decreto ingiuntivo ottenuto da una società appaltatrice per il pagamento di certificati relativi a lavori pubblici. L’ente sosteneva che un successivo certificato, emesso dalla direzione lavori, aveva ricalcolato gli oneri di sicurezza, portando alla compensazione dei crediti. La società contestava la validità di tale documento.
Il Tribunale respinse l’opposizione, ritenendo il certificato inammissibile in quanto depositato solo in forma cartacea, in violazione dell’art. 16-bis D.L. n. 179/2012. La Corte d’appello, pur ritenendo il documento utilizzabile, negò allo stesso fede privilegiata, qualificandolo come mero riepilogo contabile non partecipato. Il Comune ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondati i motivi del ricorso principale. In primo luogo, ha chiarito che la produzione di un documento in forma cartacea non determina l’inammissibilità se l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo, essendo stato sottoposto al contraddittorio ed esaminato dal giudice. La Corte richiama il principio generale di cui all’art. 156 cod. proc. civ., secondo cui la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Quanto alla natura del documento, il Collegio ribadisce il principio consolidato per cui la contabilità dei lavori appaltati dalla P.A. è atto pubblico. Il direttore dei lavori, quale pubblico ufficiale, attesta le verifiche e il compimento di attività sotto il suo diretto controllo. La Corte d’appello, escludendo la fede privilegiata del certificato di ricalcolo, si è fermata alla sua classificazione formale, senza valutarne il contenuto.
La decisione impugnata presenta infatti affermazioni contrastanti: da un lato riconosce che il certificato proviene dal direttore dei lavori ed è riepilogativo di dati contabili, dall’altro non verifica se quei dati corrispondano a quei registri di contabilità che il pubblico ufficiale è tenuto a compilare e che hanno fede privilegiata. La motivazione è quindi carente e non consente di comprendere le ragioni della decisione.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.