Verifica di anomalia dell’offerta temporale e legittimità della richiesta di cronoprogramma (TAR Abruzzo n. 473 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta all’aggiudicataria di un cronoprogramma aggiornato in sede di verifica dell’offerta temporale non integra disparità di trattamento, poiché si giustifica con la posizione di prima classificata e con l’esigenza di apprezzare funditus la riduzione dei tempi di esecuzione. Il documento così acquisito non integra l’offerta tecnica quando il numero dei giorni di lavorazione resti invariato e la suddivisione in sub cantieri si limiti a esplicitare il dato già offerto. Non viola il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta temporale l’indicazione, nell’offerta tecnica, del dato temporale di una sola fase, ove non renda conoscibile l’offerta temporale complessiva. Il giudizio di non anomalia può essere espresso mediante mera condivisione delle giustificazioni, non richiedendo la motivazione approfondita propria del giudizio di anomalia.
Il Fatto
Una stazione appaltante, tramite la propria centrale unica di committenza, indice una procedura aperta per la realizzazione di un plesso scolastico, con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e con inversione procedimentale. Tra i criteri è previsto un punteggio per il ribasso sui tempi di esecuzione.
All’esito delle valutazioni, la Commissione colloca al primo posto la controinteressata, rilevando perplessità sul forte ribasso temporale offerto e chiedendo giustificativi e un cronoprogramma aggiornato. Acquisita la documentazione, la verifica si conclude positivamente e l’appalto viene aggiudicato. La ricorrente, terza in graduatoria, impugna gli atti deducendo vizi della verifica di anomalia e disparità di trattamento, chiedendo l’inefficacia del contratto e il risarcimento del danno da perdita di chance.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Quanto alla prima censura, la richiesta di un cronoprogramma alla sola aggiudicataria non integra disparità di trattamento: il disciplinare non richiedeva il cronoprogramma tra i documenti d’offerta, ma solo l’indicazione dei giorni di lavoro; la richiesta si spiega con la posizione di prima classificata e con la necessità di verificare funditus un’offerta che riduceva i tempi a meno della metà.
Il cronoprogramma acquisito non integra l’offerta tecnica, poiché rappresenta lo svolgimento temporale dei lavori e consente alla stazione appaltante di apprezzare la congruità della tempistica. Sul divieto di commistione, l’art. 16 del disciplinare vietava di inserire nell’offerta tecnica elementi economici o temporali; pertanto la mancata indicazione, in quella sede, di elementi sulla fattibilità dell’offerta temporale è conforme alla legge di gara.
Quanto alla suddivisione in tre sub cantieri, essa non ha modificato il dato dei giorni già indicati nell’offerta tecnica, ma lo ha solo esplicitato: è dunque mero chiarimento. Del pari infondate sono le critiche ai giustificativi, formulate in modo generico e non provato, a fronte di un onere di allegazione e prova che grava sulla ricorrente.
Sul giudizio di non anomalia, il Collegio ritiene il giudizio del RUP sintetico ma sufficiente, richiamando il principio secondo cui la non anomalia può essere espressa mediante mera condivisione delle giustificazioni, con i precedenti Cons. Stato, Sez. III, n. 8790 del 2022 e Cons. Stato, Sez. V, n. 8011 del 2022, oltre a TAR L’Aquila n. 470/2023 e Cons. Stato, Sez. V, n. 8436 del 2024.
Il secondo motivo, relativo all’offerta della seconda classificata, è inammissibile per difetto di interesse, non potendo la ricorrente, terza in graduatoria, trarre utilità dal suo accoglimento; nel merito è comunque infondato, poiché la mera indicazione della durata di una sola fase non rende conoscibile l’offerta temporale complessiva. Respinto il ricorso, resta assorbita e infondata la domanda risarcitoria, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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