Variante PNRR, conferenza semplificata e insussistenza della violazione del giudicato (TAR Campania n. 773 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle opere finanziate con il PNRR, tra cui l’intervento di allungamento e allargamento della metropolitana di Salerno, la partecipazione procedimentale dei privati non è assicurata mediante le forme di pubblicità del d.P.R. n. 327/2001, ma attraverso la conferenza di servizi semplificata e la comunicazione di cui all’art. 14, comma 5, l. n. 241/1990, richiamata dall’art. 44, comma 4, d.l. n. 77/2021. L’approvazione del progetto esecutivo che si limiti ad affinare il livello di dettaglio degli elaborati, facendo emergere superfici non apprezzabili nella fase precedente, costituisce adeguamento tecnico-progettuale e non variante in senso stretto. Essa non integra violazione o elusione del giudicato formatosi su un provvedimento di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, poiché l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione si colloca in un autonomo segmento procedimentale. La mancata determinazione degli enti convocati in conferenza equivale ad assenso senza condizioni ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, l. n. 241/1990.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare nel Comune di Salerno in parte interessato dalla procedura espropriativa per la realizzazione dell’opera pubblica, ha impugnato il decreto di occupazione d’urgenza, il verbale di immissione in possesso e le delibere con cui la stazione appaltante ha approvato il progetto definitivo e la variante al progetto esecutivo.

La società aveva già ottenuto l’annullamento, con sentenza passata in giudicato, di un precedente decreto di occupazione temporanea non preordinata all’esproprio, con onere per l’amministrazione di rideterminarsi motivatamente. Secondo la prospettazione della ricorrente, la delibera di variante avrebbe trasformato quella occupazione, già giudicata illegittima, in espropriazione definitiva, in spregio al giudicato. Proposto anche ricorso per l’ottemperanza a una precedente ordinanza di accesso, la causa è giunta alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo, relativo alle garanzie partecipative, il Tribunale ricorda che l’intervento è finanziato anche con risorse PNRR e ricade nella procedura dell’art. 44, comma 4, d.l. n. 77/2021. Per tali opere la partecipazione non passa dalle pubblicità del T.U. Espropri, ma dalla conferenza di servizi semplificata ex art. 14-bis l. n. 241/1990 e dalla comunicazione prevista dall’art. 14, comma 5.

La comprovata effettuazione di tale comunicazione rende conformi le successive condotte dell’amministrazione. Il Collegio valorizza inoltre la pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di occupazione temporanea sull’albo pretorio, su due quotidiani e sul bollettino regionale.

Sul secondo motivo, il Tribunale esclude ogni violazione o elusione del giudicato. La sentenza richiamata dalla ricorrente riguardava un’occupazione temporanea non preordinata all’espropriazione; il presente giudizio ha invece ad oggetto l’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio. Gli atti impugnati non sono né reiterazione né mera riproposizione del provvedimento annullato, ma si inseriscono in un autonomo segmento procedimentale, fondato su distinti presupposti tecnici e progettuali.

Sul terzo motivo, la modifica progettuale è qualificata come attuazione degli approfondimenti previsti dal progetto definitivo. Il passaggio al progetto esecutivo comporta un fisiologico affinamento del dettaglio, che ha consentito di individuare superfici ulteriori necessarie al sistema di raccolta e smaltimento delle acque. Le ulteriori aree non configurano quindi una variante in senso stretto, ma un mero adeguamento tecnico-progettuale.

Quanto agli enti convocati in conferenza che non hanno reso il parere, opera il meccanismo del silenzio-assenso ex art. 14-bis, comma 4, l. n. 241/1990, con salvezza delle responsabilità amministrative per l’assenso implicito. Le censure su trasparenza e su proprietà privata e buona amministrazione sono respinte, risultando gli approfondimenti tecnici rappresentati negli elaborati già trasmessi in sede di accesso. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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