Viadotti autostradali e COSAP: nessuna concessione comunale dovuta (TAR Campania n. 3181 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le occupazioni che non necessitano di concessione comunale sono escluse dall’ambito applicativo del COSAP. La società concessionaria autostradale, titolare di un’infrastruttura assentita dallo Stato in forza di legge, non deve ottenere un ulteriore titolo abilitativo comunale per i viadotti che sovrastano strade comunali. L’occupazione è legittimata da un titolo autonomo di fonte statale, che esclude la qualificazione dell’occupazione come abusiva. Ne consegue l’illegittimità dell’accertamento comunale e della conseguente pretesa sanzionatoria.
Il Fatto
Il Comune di Napoli ha notificato a una società concessionaria autostradale un avviso di pagamento per il COSAP 2012, contestando l’occupazione abusiva del soprassuolo su cui insistono viadotti che sovrastano strade comunali, con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria. Il presupposto era l’assenza di una concessione comunale di occupazione di suolo pubblico.
La società ha impugnato l’avviso, il verbale di accertamento e i due regolamenti comunali nella parte in cui impongono il titolo concessorio anche nei casi di esonero e prevedono la prescrizione decennale per il recupero del canone. Dopo la dichiarazione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, annullata dal Consiglio di Stato, e la successiva sospensione del processo in attesa della Cassazione, la causa è stata riassunta e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ribadisce anzitutto la giurisdizione del giudice amministrativo. La contestazione investe il potere autoritativo dell’ente locale di imporre un titolo concessorio e il canone relativo, non un rapporto meramente patrimoniale. Questo profilo è stato confermato dalle Sezioni Unite n. 19210 del 2025, secondo cui le controversie sui corrispettivi sono riservate al giudice ordinario solo quando hanno contenuto esclusivamente patrimoniale, mentre la verifica dell’azione autoritativa sulla economia del rapporto concessorio appartiene al giudice amministrativo.
Nel merito, la censura accolta riguarda l’inapplicabilità del COSAP per carenza dei presupposti. L’art. 63 d.lgs. n. 446/1997 consente ai comuni di assoggettare a canone l’occupazione di strade e spazi appartenenti al proprio demanio, ma il Regolamento comunale subordina il canone alla titolarità di una concessione. La norma regolamentare sopravvenuta non può prevalere sulle leggi statali che hanno assentito alla società la costruzione e l’esercizio dell’infrastruttura.
La società è titolare di una concessione di fonte statale, approvata con legge ai sensi dell’art. 8-duodecies d.l. n. 59/2008. Il rapporto di prossimità tra due beni demaniali non configura una posizione servente dell’uno rispetto all’altro, ma la coesistenza di due realtà autonome. La parte di autostrada è bene del demanio statale e non può essere considerata abusiva per il solo fatto di sovrastare una rete viaria comunale.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento del giudice amministrativo, che ha accolto la medesima censura in numerose pronunce, e la recente conferma del Consiglio di Stato n. 10362 del 2025. L’accoglimento del motivo assorbe le ulteriori doglianze.
Il ricorso è quindi accolto e gli atti impugnati sono annullati nei limiti dell’interesse fatto valere. Le spese sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della particolarità e novità delle questioni giuridiche.
Nota della Redazione
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