Sulla sospensione cautelare l’attivazione del subprocedimento di congruità non richiede presupposti istruttori rafforzati (TAR Puglia n. 286 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avvio del subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 36/2023 non richiede la sussistenza di presupposti istruttori rafforzati, potendo essere attivato anche in assenza di specifici elementi di anomalia emersi in sede di esame delle offerte. In caso di proposizione di motivi aggiunti con annessa domanda cautelare in prossimità della camera di consiglio, il giudice amministrativo può disporre il rinvio della trattazione per garantire il contraddittorio, con salvezza degli effetti di cui all’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023 ai fini della stipula del contratto, anche in considerazione della natura essenziale del servizio oggetto di affidamento.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata nella procedura di gara indetta dal Comune per l’affidamento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di un’ATI concorrente, deducendo plurimi vizi di legittimità. In particolare, ha contestato l’avvio del subprocedimento di verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria in assenza di presupposti istruttori rafforzati, la valutazione positiva dei giustificativi presentati, il riparto di competenze tra RUP e Commissione di gara e la validità del contratto di avvalimento posto a fondamento dell’ammissione.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 giugno 2026, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla nota del RUP, ai verbali di gara e al contratto di avvalimento, chiedendo altresì la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Alla camera di consiglio del 23 giugno 2026 le parti sono state sentite sui rispettivi presupposti difensivi.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha rilevato che la ricorrente ha depositato il ricorso per motivi aggiunti con annessa domanda cautelare solo il 19 giugno 2026, a pochi giorni dall’udienza camerale fissata. Tale circostanza ha reso necessario rinviare la trattazione della domanda di sospensione alla successiva camera di consiglio del 7 luglio 2026, al fine di assicurare il rispetto dei termini a difesa e il corretto svolgimento del contraddittorio tra le parti. Il rinvio è stato disposto ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., che regola la decisione cautelare collegiale.
Con specifico riferimento al subprocedimento di verifica di congruità, il Tribunale ha precisato che l’attivazione di tale fase non richiede presupposti istruttori rafforzati: l’art. 110 d.lgs. 36/2023 configura la verifica di congruità come un potere-dovere della stazione appaltante funzionale ad accertare l’affidabilità dell’offerta nel suo complesso, senza che sia necessario che emergano preventivi e specifici indicatori di anomalia. La sola presentazione di un’offerta che, per le sue caratteristiche economiche o tecniche, sollevi dubbi sulla sua sostenibilità legittima l’avvio del subprocedimento.
Il Collegio ha inoltre chiarito che, in disparte ogni valutazione sul riparto di competenze tra RUP e Commissione di gara, l’esito della verifica di congruità è comunque garantito dall’assunzione temporanea della presa in carico delle attività esecutive da parte dell’aggiudicataria, come indicato dal legale della stazione appaltante. Tale circostanza assume rilievo in considerazione della natura essenziale del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, che deve essere assicurato senza soluzione di continuità nell’interesse della collettività.
Quanto alla stipula del contratto, il Tribunale ha disposto la salvezza degli effetti previsti dall’articolo 18, comma 4, d.lgs. 36/2023, che consente all’amministrazione di procedere alla stipula nelle more della decisione cautelare quando ricorrano ragioni di urgenza connesse alla continuità di un servizio pubblico essenziale, ferma restando la successiva valutazione nel merito dei motivi di ricorso.
Nota della Redazione
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