Ottemperanza al giudicato su Carta docente e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 416 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituendo essa giudicato pienamente idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm. La mancata esecuzione del comando giudiziale, protratta oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, integra l’inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza. Questi ordina all’Amministrazione di dare piena ed integrale esecuzione al titolo, assegnando la Carta elettronica del docente e accreditando le somme dovute, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Le ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1496/2024 del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnare in loro favore la Carta elettronica del docente e ad accreditare i relativi importi, pari a euro 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo. Il titolo riconosceva il diritto di una ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024 e quello dell’altra per l’anno scolastico 2023/2024.
La sentenza è divenuta definitiva, come da attestazione di passaggio in giudicato depositata in atti. Il titolo è stato notificato all’Amministrazione debitrice il 17 febbraio 2025, senza che sia seguita l’esecuzione, nonostante l’integrale decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996. Le ricorrenti hanno altresì diffidato l’Amministrazione mediante PEC il 24 luglio 2025, senza riscontro. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza documentare l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente affermato l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato. Il titolo giudiziale costituisce, infatti, giudicato pienamente idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 112 e 114 cod. proc. amm.
Nel caso di specie, la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato. Tale inerzia legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrale attuazione del comando giudiziale.
Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza indicata, mediante l’assegnazione della Carta elettronica del docente e l’accredito delle somme dovute in favore delle ricorrenti, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, è stato nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo. Il commissario provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio ha richiamato, a sostegno, l’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, secondo il principio di soccombenza, e liquidate tenuto conto della serialità dei ricorsi in materia e della semplicità dell’attività professionale svolta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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