Acquisizione sanante nelle aree protette e prova della trascrizione: incombenti istruttori sul Comune (TAR Puglia n. 791 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree naturali protette nazionali, l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’organismo di gestione delle opere abusive e delle relative aree, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 426/1996, consegue di diritto al provvedimento sanzionatorio. La dimostrazione dell’avvenuta trascrizione del provvedimento di acquisizione nei Registri immobiliari costituisce presupposto indefettibile per l’efficacia erga omnes della misura, la cui prova grava sull’Amministrazione procedente. Ove la questione richieda approfondimenti, il giudice può disporre incombenti istruttori d’ufficio, ordinando alla Pubblica Amministrazione il deposito del provvedimento di trascrizione e una dettagliata relazione sullo stato dei luoghi.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’ordinanza con cui il Comune di Vieste ha disposto, nel 2003, l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’Ente Parco Nazionale del Gargano di un fabbricato abusivo, dell’area di sedime e del terreno circostante, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 426/1996. Il provvedimento era stato adottato all’esito del rigetto dell’istanza di condono, trattandosi di manufatto realizzato in zona vincolata. Successivamente, il Comune ha avviato la procedura di riscossione coattiva e demolizione. Il ricorrente, indicato come nudo proprietario di una quota dell’immobile, ha impugnato gli atti, assumendo di esserne venuto a conoscenza solo a seguito della demolizione e deducendo l’inefficacia della trascrizione dell’acquisizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia rileva un contrasto tra la ricostruzione fattuale della parte ricorrente e gli atti di causa. Il Tribunale osserva che, alla data dell’ordinanza di acquisizione, il soggetto interessato risultava acquirente del bene in base a un atto di compravendita del 1996, circostanza che incide sulla valutazione della legittimità del procedimento.
Il Collegio sottolinea che tutti gli atti successivi sono stati adottati sul presupposto della trascrizione del provvedimento di acquisizione nei Registri immobiliari a favore dell’Ente Parco Nazionale del Gargano. La parte ricorrente contesta proprio l’efficacia di tale trascrizione, producendo un atto di donazione del 2022 nel quale si qualifica il provvedimento acquisitivo come “inefficace in quanto trascritto contro soggetto non proprietario”.
La completezza del thema decidendum richiede, ad avviso del Tribunale, l’acquisizione del provvedimento di trascrizione n. 24334 di Registro Generale e n. 18949 di Registro Particolare. Tali documenti sono essenziali per verificare la correttezza della procedura di trascrizione e la conseguente titolarità del bene in capo all’Ente Parco, presupposto dell’azione demolitoria. Il Collegio ritiene, inoltre, necessario acquisire l’ordinanza comunale richiamata in epigrafe e una dettagliata relazione sulla situazione attuale dell’area.
Il TAR, pertanto, dispone un’istruttoria d’ufficio, ordinando al Comune di Vieste di depositare i documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. La pubblica udienza per l’ulteriore trattazione del merito è fissata al 21 ottobre 2026. La decisione è assunta con ordinanza collegiale, non essendo stata ravvisata l’opportunità di definire il giudizio nell’immediatezza.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.