Giudizio di ottemperanza al decreto Pinto con spese a carico del commissario (TAR Calabria n. 958 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al decreto della Corte d’Appello emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001, non è dovuta la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario può essere incaricato anche del pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito davanti al TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto con cui la Corte d’Appello di Catanzaro, decidendo su un ricorso ex legge n. 89/2001, aveva ingiunto al Ministero della Giustizia di pagare una somma a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali e spese processuali. Il titolo era divenuto definitivo ed era stato ritualmente notificato all’Amministrazione.
Nonostante la richiesta di pagamento trasmessa ai sensi dell’art. 5 sexies della legge n. 89/2001, l’Amministrazione non aveva dato corso al pagamento. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il decreto della Corte d’Appello è assistito da autorità di cosa giudicata ed è stato notificato all’Amministrazione.
Il TAR ha richiamato il principio per cui, per le ottemperanze ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non è richiesta la notificazione del titolo esecutivo né il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, conformemente a quanto affermato dal Consiglio di Stato n. 1423/2021.
L’Amministrazione non ha fornito prova di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, onere che grava su di essa secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 13533/2001. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine di esecuzione nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Il Collegio ha nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta, individuato in un Dirigente del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, che provvederà nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’istanza di parte, senza compensi ai sensi dell’art. 5 sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Quanto alle spese, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare — fattispecie ritenuta maggiormente affine, in linea con il Consiglio di Stato n. 1247/2016 — il TAR ha previsto che, in caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provveda il medesimo commissario ad acta. Tale soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele, su esigenze di economia processuale, sull’attuazione completa del dictum e sul richiamo alla disciplina dell’art. 95 c.p.c. e dell’art. 510 c.p.c., che pone le spese dell’esecuzione a carico del debitore con soddisfacimento in prededuzione.
Nota della Redazione
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