Verifica a tavolino, nessun termine dilatorio e prova bancaria non inutilizzabile (Cass. civ. Sez. V n. 7687 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non nell’ipotesi, non assimilabile, degli accertamenti cd. a tavolino. Per i tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale deve essere rispettato, ma le sue modalità non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurarne l’effettività. La mancanza dell’autorizzazione all’indagine bancaria non comporta l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo concreto pregiudizio o lesione di diritti fondamentali. La prova per presunzioni dei movimenti bancari impone la valutazione analitica delle singole operazioni.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato, ai fini Irpef e Irap, gli imponibili dichiarati per il 2009 da un contribuente, all’esito di indagini bancarie e finanziarie disposte ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 sui conti correnti a lui riferibili. Da tali controlli era scaturita la ripresa a tassazione dei movimenti privi di adeguata giustificazione.

Il giudice di primo grado ha annullato l’atto impositivo e la decisione è stata confermata in appello dalla C.T.R. della Sicilia. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il contribuente, cui il ricorso è stato notificato presso il domiciliatario eletto in secondo grado, è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la sentenza per aver ravvisato una violazione del contraddittorio endoprocedimentale e delle garanzie di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. La Corte accoglie il motivo richiamando l’orientamento consolidato secondo cui il termine dilatorio opera solo in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non nell’ipotesi, non assimilabile, degli accertamenti cd. a tavolino, poiché la vis expansiva dell’istituto non giunge a imporre termini dilatori derivanti da controlli svolti nella sede dell’Amministrazione sulla base di dati forniti dal contribuente o acquisiti documentalmente (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 24793 del 2020).

Con riferimento specifico ai tributi armonizzati, la Corte ribadisce che l’Amministrazione è tenuta a rispettare il contraddittorio, ma le modalità di realizzazione non sono a forma vincolata, essendo sufficiente assicurarne l’effettività tramite procedure partecipative, questionari o accesso agli atti (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18489 del 2024). Nel caso di specie il contribuente era stato invitato a produrre documentazione sulle movimentazioni contestate.

Il secondo motivo concerne l’autorizzazione all’accertamento bancario, firmata da soggetto diverso dal Direttore Regionale. La Corte richiama il principio per cui la mancanza dell’autorizzazione di cui all’art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 non implica, in assenza di previsioni specifiche, l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo concreto pregiudizio al contribuente o lesione di diritti fondamentali, poiché in materia tributaria non vige il principio dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 13353 del 2018; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9480 del 2018). L’autorizzazione non doveva essere allegata all’atto impositivo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 4853 del 2024) e la sottoscrizione ben può essere apposta dal soggetto cui è stata validamente conferita una delega di funzioni.

Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente per connessione, sono parimenti fondati. La sentenza impugnata non consente di comprendere quale documentazione il contribuente abbia prodotto a giustificazione delle movimentazioni bancarie, le quali andavano analizzate singolarmente, valutando la riferibilità o meno ad operazioni imponibili in base alle prove offerte, secondo i criteri di riparto dell’onere della prova.

La sentenza è dunque cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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