Errore del contribuente emendabile anche senza dichiarazione integrativa (Cass. civ. Sez. V n. 7688 del 23.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il contribuente può opporsi alle pretese fiscali dell’amministrazione fondate su errori di fatto o di diritto, o su omissioni, da lui dimostrati in sede giurisdizionale, anche a prescindere dal rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998. L’esigenza di certezza e improrogabilità dei termini fissati per la rappresentazione corretta degli imponibili recede, infatti, dinanzi al principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. La regola trova conferma nel testo stesso dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, che fa salva in ogni caso la possibilità per il contribuente di far valere in sede di accertamento o di giudizio gli errori che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando un maggiore imponibile, un maggiore debito d’imposta o un minore credito. È fondato, pertanto, il motivo che censuri l’esclusione dell’emendabilità degli errori in assenza di una dichiarazione integrativa tempestiva.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato alla contribuente una comunicazione di irregolarità in esito alla liquidazione automatizzata dei redditi per l’anno d’imposta 2007, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, chiedendo il pagamento dell’Ires, oltre interessi e sanzioni. La contribuente aveva omesso di indicare nel Modello Unico 2008 una sopravvenienza attiva non tassabile, pari a euro 606.095,55, derivante dalla riduzione del debito ICI conseguente a un verbale di conciliazione con il Comune.
L’istanza di autotutela, parzialmente accolta, non aveva azzerato la pretesa. La contribuente ha quindi impugnato la cartella di pagamento e il ruolo, deducendo l’errore commesso e chiedendo il riconoscimento della perdita fiscale, che avrebbe annullato l’Ires dovuta. I ricorsi, riuniti, sono stati rigettati in primo e in secondo grado. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la contribuente censura la decisione che ha escluso l’emendabilità degli errori e delle omissioni in mancanza di una dichiarazione integrativa presentata entro il termine, qualificato come perentorio, dell’art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998. La somma omessa era stata regolarmente contabilizzata nel libro giornale dell’anno 2007; l’ente era stato interessato da una complessa riorganizzazione, in seguito alla soppressione dello IACP e alla costituzione dell’ATER.
La Corte ritiene il motivo fondato. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il contribuente può opporsi alle pretese fiscali dell’amministrazione fondate su errori di fatto o di diritto, o su omissioni, che egli abbia dimostrato essere tali in sede giurisdizionale. L’esigenza di certezza dei termini è recessiva rispetto al principio della capacità contributiva, in linea con Sezioni Unite n. 13378 del 30/06/2016 e con le più recenti pronunce conformi.
Il percorso argomentativo trova, del resto, conferma nel tessuto normativo. L’ultimo periodo del comma 8-bis dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 fa espressamente salva la possibilità per il contribuente di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, gli errori che abbiano inciso sull’obbligazione tributaria, determinando un maggiore imponibile, un maggiore debito d’imposta o un minore credito. La dichiarazione integrativa non è, dunque, l’unico strumento di tutela.
Anche il secondo motivo è fondato. Sia la C.T.P. sia la C.T.R. hanno omesso di pronunciarsi sulla richiesta di annullamento della cartella relativa al ritardato versamento dell’Irap, ritardo che la contribuente aveva dedotto essere inesistente. Ricorre, quindi, la dedotta omessa pronuncia.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese.
Nota della Redazione
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