Verificazione sulla pregressa denominazione di area pubblica (TAR Puglia n. 1145 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., il giudice amministrativo può disporre una verificazione quando risulti necessario, ai fini del decidere, accertare circostanze di fatto complesse che richiedono specifiche cognizioni tecniche o ricognizioni sui luoghi. L’incombente istruttorio, demandato al Prefetto con facoltà di delega, deve svolgersi in contraddittorio tra le parti, le quali possono parteciparvi con i propri difensori e consulenti tecnici di fiducia. Al termine della verificazione, l’organo accertatore redige una relazione, corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso, da depositarsi presso la segreteria del giudice nei termini stabiliti.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la deliberazione di Giunta comunale e la determinazione dirigenziale conseguente, con cui il Comune aveva ridenominato, con una procedura asseritamente errata, uno slargo pubblico già denominato “Slargo Aldo Torsello”, insistente su un’area compresa tra via Giuseppe Sansonetti e il mercato coperto comunale. La contestazione riguardava la legittimità del procedimento di ridenominazione, ma presupponeva l’accertamento di un fatto storico: se quell’area pubblica avesse avuto in precedenza un’altra e diversa denominazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, valutata la complessità della questione fattuale, ha ritenuto necessario disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., al fine di accertare, previa eventuale ricognizione dei luoghi ed in contraddittorio tra le parti, se l’area pubblica oggetto di causa fosse in precedenza denominata diversamente da “Slargo Aldo Torsello”. L’incombente istruttorio consente al giudice di acquisire elementi di fatto obiettivi, tramite un organo qualificato ed imparziale, prima della decisione nel merito.
Per l’espletamento dell’incombente, il Collegio ha incaricato il Prefetto di Lecce, con facoltà di delega, fissando le modalità operative: la verificazione dovrà essere espletata entro 120 giorni dalla notificazione dell’ordinanza a cura della parte ricorrente all’Amministrazione resistente e all’organo accertatore. È stata garantita la partecipazione dei difensori e dei consulenti tecnici delle parti, che dovranno essere preavvertiti almeno 10 giorni prima dello svolgimento dell’incombente.
Al termine delle operazioni, l’organo accertatore dovrà redigere una relazione completa, supportata da ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso, da depositare presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 30 giorni. Il Tribunale ha infine fissato per la prosecuzione della trattazione della causa l’udienza pubblica del 21 giugno 2027, disponendo la comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria.
Nota della Redazione
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