Il giudice non può rideterminare il contenuto degli atti reviviscenti (C.G.A.R.S. n. 383 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Annullato in via giurisdizionale il provvedimento di autotutela per violazione del termine di dodici mesi di cui all’art. 21-novies della legge n. 241/1990, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce e non può estendersi alla interpretazione del contenuto degli atti favorevoli reviviscenti. La statuizione con cui il TAR ridefinisce in senso restrittivo la portata di tali atti, non richiesta da alcuna parte e non necessaria alla decisione sull’atto di ritiro, costituisce ultrapetizione e viola il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a., che in nessun caso consente al giudice di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. L’effetto dell’annullamento è il ripristino della situazione giuridica preesistente: gli atti tornano in vigore ex tunc, con il contenuto e la portata originari, senza alcuna conformazione giurisdizionale.
Il Fatto
L’appellante è proprietario di una unità immobiliare inserita in un complesso residenziale edificato in forza di concessioni edilizie, precedute da parere favorevole della Soprintendenza. Alcune varianti furono autorizzate dal Comune senza il preventivo nulla osta paesaggistico; su di esse la Soprintendenza espresse parere negativo nel 1995. I condomini presentarono poi istanza di regolarizzazione delle varianti e di accertamento di compatibilità paesaggistica per ulteriori difformità, ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 25, comma 3, della l.r. n. 16/2016. L’Amministrazione accolse le istanze con perizia di stima del 23 dicembre 2020 e parere definitivo del 23 marzo 2021, dopo il pagamento della sanzione pecuniaria.
Con nota del 14 giugno 2023 la Soprintendenza annullò in autotutela tali atti favorevoli e, in via consequenziale, l’atto specifico concernente la proprietà dell’appellante. Il TAR per la Sicilia accolse il ricorso e annullò l’atto di autotutela per violazione del termine di dodici mesi, ma nella motivazione precisò d’ufficio che i pareri favorevoli non riguardavano l’intero progetto edilizio, bensì le sole opere di completamento e finitura. Da qui l’appello, limitato al capo contenente tale precisazione e al mancato annullamento derivato dell’atto di ritiro specifico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio circoscrive il thema decidendum al principio tantum devolutum quantum appellatum: oggetto del giudizio è unicamente la legittimità della statuizione con cui il primo giudice, dopo aver annullato l’autotutela, ha reinterpretato in senso restrittivo la portata degli atti amministrativi tornati in vigore per effetto di quell’annullamento.
La censura è fondata. L’art. 34, comma 1, c.p.a. consente al giudice, in caso di accoglimento del ricorso, di annullare il provvedimento impugnato nei limiti della domanda. Il successivo comma 2 sancisce il divieto assoluto di ultrapetizione e di invasione della riserva di amministrazione: in nessun caso il giudice può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Il perimetro del sindacato copre la legittimità del potere già manifestatosi, non la sostituzione o l’anticipazione dell’Amministrazione nella definizione di atti la cui efficacia è semplicemente ripristinata.
Nel caso concreto, accertata l’illegittimità dell’atto di autotutela per violazione dell’art. 21-novies della legge n. 241/1990, il sindacato doveva ritenersi esaurito. L’effetto dell’annullamento è la reviviscenza ex tunc degli atti precedentemente annullati in via amministrativa, che riacquistano l’originaria efficacia con il contenuto e la portata che erano loro propri. La precisazione del TAR si configura quindi come statuizione ultronea, un fuor d’opera non funzionale alla definizione della controversia: essa interpreta e conforma atti amministrativi, invadendo una sfera valutativa riservata all’Amministrazione e contravvenendo all’art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice che annulla l’autotutela, specie per esaurimento del relativo potere, ripristina la situazione preesistente senza poterla ridefinire. Ne consegue l’espunzione dei paragrafi motivazionali della sentenza impugnata e la piena efficacia dei pareri del 2020 e 2021, secondo il loro tenore letterale, senza limitazioni. Da ciò deriva, come logica conseguenza, la fondatezza del secondo motivo: una volta ripristinata la piena efficacia dei titoli abilitativi, viene meno il presupposto su cui si fondava il provvedimento di ritiro specifico, adottato proprio in conseguenza dell’annullamento generale. Esso è affetto da illegittimità derivata e va annullato; l’assorbimento delle ulteriori censure e la compensazione integrale delle spese del doppio grado completano la pronuncia.
Nota della Redazione
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