Termine dilatorio e commissario ad acta nell’ottemperanza per il pagamento di somme: la decisione del TAR Sardegna (TAR Sardegna n. 878 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza al giudicato, l’Amministrazione dello Stato è tenuta a completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. Il giudice amministrativo, accolta la domanda di ottemperanza, condanna l’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia nel medesimo termine e può nominare sin da ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, il quale interviene a semplice richiesta della parte interessata, entro novanta giorni dalla stessa.
Il Fatto
Il ricorrente agiva dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute, per un importo di euro 2.063,62, oltre accessori e spese di lite.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 23 ottobre 2025 ed era passata in giudicato. Poiché l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento entro il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il creditore proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione in atti, risultava che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che, alla data di notifica del ricorso in ottemperanza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 fosse decorso infruttuosamente. L’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva eccepito l’avvenuto adempimento né fornito giustificazioni per l’inerzia.
Il Collegio ha quindi accolto la domanda, disponendo che l’Amministrazione desse completa esecuzione al giudicato entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza in via amministrativa o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega, il quale avrebbe operato come organo ausiliario del giudice entro i 90 giorni successivi alla richiesta della parte.
In caso di incapienza dei fondi, il commissario avrebbe potuto ricorrere al pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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