Compensi del CTU penale e IVA per il medico dipendente SSN (Cass. civ. Sez. V n. 18364 del 04.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
I compensi corrisposti al consulente tecnico d’ufficio che operi nell’ambito di un procedimento penale costituiscono esercizio di pubblica funzione e rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f), d.P.R. n. 917/1986. Essi non sono pertanto assoggettati ad IVA, salvo che il medesimo soggetto svolga anche altre attività di lavoro autonomo o d’impresa. In tale ultima ipotesi l’attività di consulenza assume rilievo ai fini IVA e la prestazione deve essere documentata con fattura elettronica. La verifica dell’esercizio di ulteriori attività professionali è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e giuridicamente coerente.

Il Fatto

Un medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno, autorizzato all’esercizio dell’attività libero-professionale in regime di intramoenia, ha reso prestazioni di consulente tecnico su incarico di uffici della Procura della Repubblica. Per l’anno di imposta 2010 l’Agenzia delle entrate ha emesso un avviso di accertamento, recuperando a tassazione l’IVA sui relativi compensi.

Il contribuente ha impugnato l’atto e il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha invece ritenuto legittima la pretesa impositiva, valorizzando il fatto che il professionista risultava titolare di partita IVA per attività di studi medici e poliambulatori specialistici. Da tale circostanza i giudici di appello hanno desunto, in via presuntiva, lo svolgimento di ulteriori prestazioni estranee alla pubblica funzione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati rispettivamente sulla violazione dell’art. 50 d.P.R. n. 917/1986 e sulla nullità della sentenza per ultrapetizione ex artt. 112 e 115 cod. proc. civ., e li rigetta entrambi.

Il percorso argomentativo muove dal richiamo dell’ordinanza n. 28878 del 19/10/2021, resa tra le stesse parti per la medesima ripresa a tassazione, seppur con riferimento a un diverso anno di imposta, le cui argomentazioni il Collegio dichiara di condividere pienamente. Viene poi richiamata la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 88/E del 19 ottobre 2015, che distingue tra le prestazioni medico-legali rese all’Autorità giudiziaria in ambito penale e quelle eseguite in giudizi civili o per finalità assicurative e amministrative.

Nel primo caso l’attività di consulenza integra l’esercizio di una pubblica funzione e il trattamento fiscale dei compensi è disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. f), t.u.i.r.. I relativi importi rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non costituiscono di per sé presupposto soggettivo ai fini IVA. Tali redditi perdono però la qualificazione di lavoro dipendente, per essere attratti nella categoria propria del soggetto esercente la pubblica funzione, quando quest’ultimo svolga anche attività di lavoro autonomo o d’impresa. In questa ipotesi la consulenza tecnica assume rilievo ai fini IVA e la prestazione deve essere documentata con fattura elettronica.

Quanto al vizio di ultrapetizione, la Corte osserva che l’Agenzia delle entrate aveva già dedotto in appello l’applicazione dell’IVA per i soggetti che svolgono altra attività autonoma, e che il contribuente non aveva eccepito l’inammissibilità della censura per novità. Non sussiste quindi la dedotta estraneità della questione al thema decidendum.

Sul versante dell’art. 115 cod. proc. civ., il Collegio ribadisce che il valore probatorio riconosciuto dal giudice di merito alla titolarità della partita IVA non è sindacabile in sede di legittimità. L’apprezzamento dei fatti e delle prove resta riservato al giudice del merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, valutarne attendibilità e concludenza e scegliere le risultanze idonee a dimostrare i fatti in discussione, secondo il richiamato orientamento di Cass. n. 9097 del 2017. Il ricorso è pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per mancanza di attività difensiva dell’intimata, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

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