Rifiuto dello straordinario e inesigibilità dell’ordine datoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22459 del 08.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto del lavoratore di eseguire la disposizione di servizio che impone lavoro straordinario oltre i limiti posti dalla normativa legale e collettiva è legittimo e non integra gli estremi della giusta causa di licenziamento. La clausola contrattuale che subordina lo straordinario ulteriore al limite delle 12 ore settimanali alla condizione che nelle 9 settimane consecutive il totale non superi 36 ore va interpretata computando solo le settimane effettivamente lavorate, al netto dei periodi di riposo o inattività, in coerenza con le finalità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L’inadempimento datoriale, anteriore e significativo — mancato preavviso, carattere esoso della prestazione e mancato pagamento dello straordinario già reso — giustifica il rifiuto della prestazione ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., escludendo l’illiceità della condotta del dipendente.
Il Fatto
Una società di logistica, poi in liquidazione, irrogava a un lavoratore il licenziamento disciplinare per giusta causa dopo avergli contestato di non essersi presentato al lavoro in una giornata in cui gli era stato assegnato uno specifico viaggio. La società fondava il recesso sulla contestazione di quel singolo episodio, valutato alla luce di precedenti della stessa natura, ravvisando una inaffidabilità rispetto all’esecuzione dei doveri contrattuali.
Il Tribunale respingeva l’opposizione del lavoratore all’ordinanza che aveva rigettato il ricorso nella fase sommaria. La Corte d’appello di Bari, in riforma, annullava il licenziamento e condannava la società a reintegrare il lavoratore nel posto occupato alla data del recesso, oltre al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, con contributi e interessi legali. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo all’interpretazione dell’art. 13 del CCNL “Logistica, trasporto, merci e spedizione”. La ricorrente contestava la lettura dell’inciso “nel periodo di 9 settimane consecutive”, cui la Corte d’appello aveva attribuito il significato di settimane effettivamente lavorate. Il Collegio condivide tale lettura, osservando che essa è coerente con il carattere saltuario o eccezionale del lavoro straordinario e con la normativa primaria di derivazione eurounitaria, richiamata dalla Corte di Giustizia nella sentenza C-53/18 del 14.05.2019, che impone di contenere l’orario entro limiti ragionevoli a tutela della salute e della sicurezza.
La seconda censura investe invece l’art. 1460 cod. civ. e la proporzionalità della reazione del lavoratore. La Corte rileva che la decisione impugnata poggia su una pluralità di concorrenti inadempimenti datoriali: l’inesigibilità della disposizione di servizio impartita alle 18:44 del venerdì, per la mancanza dei presupposti del lavoro straordinario ulteriore, la violazione dei principi di buona fede e correttezza per il difetto di preavviso, e il mancato pagamento integrale dello straordinario già espletato. Tali inadempimenti, anteriori e significativi, giustificano il rifiuto della prestazione in via di eccezione di inadempimento.
Sul punto la Corte d’appello aveva richiamato, pertinentemente, il precedente Cass. n. 19579/2019, relativo a un caso analogo di rifiuto della prestazione ritenuto giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale. Ne deriva l’insussistenza di qualsiasi violazione degli artt. 1175, 1375 e 1455 cod. civ., avendo la Corte territoriale fondato l’assenza di illiceità della condotta su una ratio unitaria e articolata.
Il terzo motivo, che denuncia l’omesso esame dell’accordo di forfettizzazione dello straordinario, è inammissibile. La Corte ricorda il principio delle Sezioni Unite n. 21973 del 30.07.2021: il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta esistente, il come e il quando esso ha formato oggetto di discussione e la sua decisività. La società si era limitata ad asserire la rilevanza dell’accordo, senza precisarne data, contenuti, natura collettiva o individuale, né la localizzazione nell’incarto processuale, difettando così dei requisiti di specificità e autosufficienza. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.