Versamento del 25% del payback e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 5165 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, e il conseguente accertamento da parte della regione determinano l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, non già la cessazione della materia del contendere. La fattispecie integra un’ipotesi di sopravvenuta inutilità della decisione ai sensi della costante giurisprudenza amministrativa, restando assorbita ogni valutazione nel merito e con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato i provvedimenti con cui le amministrazioni statali e la Regione Veneto hanno definito i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente ha dedotto sia vizi di illegittimità derivanti dalle norme primarie di riferimento sia vizi propri degli atti impugnati, chiedendo anche la rimessione alla Corte costituzionale e, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Nel corso del giudizio è intervenuto lo ius superveniens di cui all’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha rimodulato gli obblighi di pagamento per gli anni 2015-2018, prevedendo la possibilità di assolvere le obbligazioni con il versamento della quota del 25 per cento degli importi, con preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
La Motivazione della Corte
Con memoria depositata il 12 gennaio 2026, la società ricorrente ha documentato l’avvenuto versamento alla Regione Veneto della quota ridotta del 25 per cento, chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Tribunale ha tuttavia rilevato che la fattispecie in esame integra, piuttosto, un’ipotesi di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando la distinzione operata dal Consiglio di Stato, sez. V, n. 9683 del 2023. La cessazione della materia del contendere ricorre, infatti, quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la sopravvenuta carenza di interesse si verifica, tra l’altro, quando sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
Nel caso di specie, il versamento della quota ridotta non ha natura satisfattiva dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, ma ha prodotto l’effetto legale di estinguere l’obbligazione e di precludere ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa, rendendo inutile la decisione nel merito. La scelta della ricorrente di avvalersi della disciplina agevolata ha quindi determinato l’improcedibilità del ricorso, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito.
Il Tribunale ha, infine, disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, in ragione della natura della decisione in rito e della complessità della materia trattata.
Nota della Redazione
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