Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo al giudicato sulla carta docente (TAR Lombardia n. 3112 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza va dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, documenti di aver dato integrale esecuzione al giudicato, mediante l’accreditamento delle somme riconosciute in favore della parte ricorrente. L’avvenuto soddisfacimento della pretesa sostanziale rende superfluo l’esame nel merito delle censure dedotte contro l’inadempimento. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza virtuale e restano a carico dell’Amministrazione, ancorché il giudizio si sia concluso senza una pronuncia nel merito, atteso che l’adempimento è intervenuto solo in corso di causa. In materia di carta docente, la liquidazione deve essere contenuta, trattandosi di controversia seriale che non richiede l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio della carta docente per l’importo di 500,00 euro per l’anno scolastico 2024/2025. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione con richiesta di adempimento e, decorso il termine senza che il Ministero avesse provveduto, la ricorrente aveva proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva depositato una relazione con la quale documentava l’avvenuto accreditamento delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo soddisfatta la condizione del decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertata la rituale instaurazione del giudizio di ottemperanza, il TAR ha preso atto dell’intervenuto adempimento dell’Amministrazione, che aveva provveduto ad accreditare le somme dovute sulla carta docente della ricorrente.
Sulla base di tale riscontro, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando come l’esecuzione spontanea del giudicato, successiva alla proposizione del ricorso, avesse integralmente soddisfatto l’interesse azionato dalla ricorrente, rendendo non più necessaria una pronuncia nel merito.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando l’Amministrazione alla refusione delle spese in favore della parte ricorrente. La liquidazione è stata tuttavia contenuta, in considerazione del limitato impegno difensivo richiesto in una controversia che, riguardando l’esecuzione di una sentenza in materia di carta docente, presenta carattere seriale e non implica l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, secondo quanto affermato da Consiglio di Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331 e Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
Il TAR ha infine disposto la distrazione delle spese in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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