Medici veterinari non convenzionati: no all’ACN del 2005 sulle differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20573 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 possono essere conclusi con personale particolarmente qualificato per attività collegate alle finalità istituzionali della P.A., ma devono avere oggetto specifico e rispondere a esigenze cui l’Amministrazione non può far fronte con il personale in servizio. La temporaneità dell’incarico dipende dalla straordinarietà e contingenza della situazione da affrontare, che non consenta di adeguare immediatamente l’organizzazione e le dotazioni dell’ente. La facoltà di rinnovo è subordinata alla persistenza di tali esigenze temporanee. La norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. del 2005 non regola i rapporti con medici veterinari formalizzati ex art. 15 octies e qualificati in fatto come lavoro autonomo convenzionato: tali professionisti non possono pretendere le differenze retributive calcolate sull’Accordo, ma solo il risarcimento del danno o l’azione di arricchimento senza causa, ove ne sussistano i presupposti.
Il Fatto
Un medico veterinario aveva lavorato per un’azienda sanitaria provinciale dal 2002 al 2009 in forza di contratti di diritto privato a tempo determinato, stipulati ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 per l’attuazione di progetti finalizzati, poi prorogati senza soluzione di continuità. Nel 2010 il rapporto era stato stabilizzato con contratto ambulatoriale a tempo indeterminato in regime convenzionato.
Il professionista aveva chiesto il riconoscimento della natura parasubordinata dei contratti, l’adeguamento del compenso ai sensi dell’A.C.N. del 23 marzo 2005 e il pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello, in riforma, aveva dichiarato illegittime le forme contrattuali e riconosciuto il diritto all’applicazione dell’Accordo, condannando l’azienda al pagamento di oltre 164.000 euro, con rigetto della domanda risarcitoria. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato i propri precedenti sul tema e ha scrutinato i tre motivi. Quanto al primo, la doglianza dell’azienda è inammissibile: il d.lgs. n. 502 del 1992 esige un oggetto specifico, esigenze non fronteggiabili con il personale interno, la temporaneità dell’incarico e la qualificazione elevata degli assunti. La semplice esistenza di un progetto non basta a legittimare il contratto, se manca la straordinarietà della situazione. La Corte d’appello aveva correttamente accertato che l’azienda si era avvalsa di tali contratti per colmare carenze strutturali, non per esigenze contingenti.
Il secondo motivo è inammissibile nella parte in cui contesta la qualificazione del rapporto come parasubordinato. La Corte territoriale aveva accertato un potere conformativo, un orario superiore al minimo, la sottoposizione a valutazioni periodiche, la facoltà dell’azienda di variare programmazione e carichi di lavoro. Tali valutazioni di merito non sono sindacabili in sede di legittimità, mentre non è il nomen iuris a determinare la qualificazione.
Il secondo motivo, per il resto, e il terzo sono invece fondati. La Corte ha esaminato la norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. 2005: essa concerne i rapporti convenzionali a tempo determinato nati dichiaratamente come tali e in corso alla pubblicazione dell’Accordo, per adeguarli alle clausole del medesimo ove deteriori. Non si estende ai contratti conclusi ex art. 15 octies, perché si tratta di tipologie distinte.
La P.A. è tenuta a corrispondere solo i corrispettivi risultanti da un contratto debitamente formalizzato: nella specie l’unico contratto conforme era quello ex art. 15 octies. Un’interpretazione estensiva della norma transitoria esporrebbe la disposizione a invalidità, non potendo un accordo collettivo imporre alla P.A. trattamenti economici a soggetti privi dei presupposti formali di applicazione.
Né può invocarsi l’art. 2126 cod. civ., operante solo per il rapporto di lavoro subordinato, né l’art. 36 Cost., inapplicabile al lavoro autonomo. La conseguenza dell’illegittimità delle forme contrattuali si traduce nella possibilità di esperire l’azione risarcitoria o quella di arricchimento senza causa. La domanda risarcitoria è stata rigettata con giudicato; quella ex art. 2041 cod. civ. non è stata proposta. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, la sentenza cassata e la domanda rigettata nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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