TARI, riduzione per stagionalità subordinata alla denuncia al Comune (Cass. civ. Sez. V n. 20575 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, la riduzione della parte variabile della tassa per il carattere stagionale dell’attività presuppone la denuncia originaria o di variazione resa dal contribuente al Comune, ai sensi degli artt. 70 e 73 del d.lgs. n. 507 del 1993. Solo in presenza di una regolare denuncia contenente l’indicazione delle condizioni che giustificano l’agevolazione, e nel caso in cui l’ente abbia calcolato il tributo per l’intero senza verificarle, il contribuente è ammesso a provare in giudizio i presupposti della riduzione. In difetto, la circostanza non è surrogabile con prove diverse dalla denuncia né con la produzione in causa di perizie tecniche. La disciplina dell’art. 1, comma 652, legge n. 147 del 2013 consente al Comune di commisurare la quota variabile alle quantità medie di rifiuti per unità di superficie; ove il sistema di misurazione effettiva non sia concretamente attuato, la determinazione resta regolata dal metodo presuntivo dell’Allegato 1 al d.P.R. n. 158 del 1999.
Il Fatto
Una società alberghiera impugnava l’avviso di pagamento della TARI per l’anno 2020, relativo a due strutture ricettive e a un’area demaniale in concessione, chiedendo la riduzione al 50% della parte variabile della tassa per la stagionalità dell’attività e contestando il difetto di motivazione dell’atto impositivo. La Commissione tributaria provinciale respingeva il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello, ritenendo non assolto l’onere di informazione del contribuente e non provata la stagionalità in assenza della relativa denuncia.
La società proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo la motivazione apparente della sentenza, la violazione dell’art. 1, commi 652 e 656, legge n. 147 del 2013 e del regolamento comunale, l’esistenza di un giudicato esterno per le annualità 2018 e 2019 e l’incidenza della pandemia sulla riduzione del tributo per il 2020.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza della relata di notifica a mezzo PEC. Richiamando le Sezioni Unite n. 14916 del 2016, si afferma che l’inesistenza della notificazione è configurabile solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell’atto, mentre ogni altra difformità dal modello legale integra una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo. La tempestiva costituzione del Comune sana dunque i vizi dedotti.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il giudice di appello non ha omesso la motivazione, ma ha ritenuto indimostrata la stagionalità in ragione dell’assenza della denuncia; la mancata menzione della perizia non incide sul minimo costituzionale della motivazione, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Quanto al secondo motivo, la Corte ricostruisce il rapporto tra l’art. 1, comma 652, legge n. 147 del 2013 e l’art. 6, comma 2, d.P.R. n. 158 del 1999. La misurazione effettiva dei rifiuti conferiti costituisce un’alternativa condizionata alla sua concreta realizzazione; in caso contrario opera il criterio presuntivo. Poiché nessuna delle parti afferma che il sistema di misurazione sia stato attuato, la determinazione della quota variabile resta regolata dal metodo presuntivo, e l’obbligo di motivazione è assolto con l’indicazione delle superfici e della tariffa applicata.
Il terzo motivo, centrale, è infondato. Il carattere stagionale dell’uso dei locali deve essere allegato e documentato con la denuncia originaria o di variazione, non potendo essere fatto valere per la prima volta nel giudizio di impugnazione. L’onere probatorio mira a vincere la presunzione iuris tantum di produttività dei locali e deve essere assolto nella fase amministrativa. La prova in giudizio è ammessa in un solo caso: quando il contribuente abbia regolarmente denunciato le condizioni agevolative e il Comune abbia liquidato il tributo per l’intero senza verificarle. Ne deriva l’inconferenza della perizia fondata sui consumi energetici.
Il quarto motivo è parimenti infondato: la riduzione per stagionalità dipende dalla denuncia e presuppone condizioni mutevoli da un anno all’altro, sicché non è invocabile il giudicato esterno, secondo il principio di Cass. Sez. 5 n. 2305 del 2024. Il quinto motivo è inammissibile, non risultando la censura sulla pandemia proposta in appello. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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