Vigilanza tecnica Ispettorato del lavoro tra competenze ampliate e carenze organico (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 44 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verifica la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi di legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dell’azione. Nell’ambito della vigilanza tecnica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’ampliamento delle competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro a tutti i settori produttivi, disposto dall’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008 come modificato dal d.l. n. 146/2021, produce effetti misurabili solo se accompagnato da un adeguato potenziamento del corpo ispettivo. La crescita delle ispezioni e dei provvedimenti sanzionatori non esime l’amministrazione dal colmare le criticità strutturali, segnatamente la condivisione dei dati tra enti e l’impiego di ispettori in compiti amministrativi.
Il Fatto
Nell’ambito del programma di controllo sulla gestione per l’anno 2022, la Sezione ha condotto un’indagine sull’attività di vigilanza infortunistica dell’Ispettorato nazionale del lavoro, istituto sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 149/2015. L’attenzione si è concentrata sulla vigilanza c.d. tecnica in materia di salute e sicurezza, sul triennio 2022-2024.
L’istruttoria, condotta mediante richieste informative, audizioni e raccolta documentale, ha esaminato l’organizzazione dell’ente, gli strumenti a disposizione dell’ispettore, i risultati dell’attività svolta e la gestione delle entrate. L’Ispettorato ha depositato memoria ed è stato ascoltato in adunanza pubblica.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 149/2015 è stato integralmente sostituito dal d.l. n. 25/2025, convertito con legge n. 69/2025, che ha introdotto un controllo continuativo sulla gestione finanziaria dell’Ispettorato. La relazione riferisce sugli esiti dell’istruttoria avviata sotto la vigenza del testo originario.
Il punto centrale è l’ampliamento delle competenze in materia di salute e sicurezza. Prima del 2021, l’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008 riservava all’Ispettorato la vigilanza tecnica nel solo settore edile; con le modifiche introdotte dal d.l. n. 146/2021, la competenza è stata estesa a tutti i settori produttivi, in affiancamento alle Asl.
I dati confermano la crescita dell’attività: le ispezioni tecniche passano da 17.035 nel 2022 a 46.993 nel 2024, con un tasso di irregolarità costantemente elevato, attestato all’84,4 per cento nel 2024. I provvedimenti di sospensione adottati passano da 8.210 del 2022 a 15.002 del 2024.
La Corte non si limita al dato positivo. Rileva che al 31 dicembre 2024 il corpo ispettivo ammonta a 4.584 unità, di cui solo 835 ispettori tecnici, a fronte di oltre un milione di imprese con almeno tre dipendenti. La Sezione giudica quindi complesso garantire un controllo efficace e capillare e auspica interventi sulla prevenzione.
Sul piano organizzativo, emergono criticità nella condivisione dei dati tra Ispettorato, Inps e Inail, dovute all’uso di gestionali diversi, e nell’impiego di circa 900 ispettori ordinari in compiti amministrativi. La Sezione raccomanda di implementare i sistemi informativi condivisi e di potenziare il personale amministrativo. Sul versante finanziario, esamina la gestione delle entrate proprie e delle entrate riassegnabili, segnalando la rigidità dei vincoli di destinazione.
Nota della Redazione
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