Illegittimità costituzionale della legge regionale e difetto di legittimazione dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 28 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di resa del conto, la legittimazione passiva dell’agente contabile presuppone la titolarità della qualifica e il maneggio dei beni oggetto del conto. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agente contabile l’amministratore di una società partecipata — art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22 del 2007 — impedisce di ravvisare la qualifica ex lege in capo a costui. Questi non è nemmeno agente contabile di fatto, perché non ha la disponibilità delle partecipazioni regionali. Ne consegue la improcedibilità del giudizio, restando l’amministrazione tenuta ad acquisire il conto da chi ha avuto l’effettivo maneggio e a provvedervi alla parificazione.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore, con relazione n. 66/2025, ha proposto al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile, rendicontata sul conto giudiziale n. 39085 relativo all’esercizio 2020. Il conto era stato presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società per azioni.

La relazione segnalava due profili di irregolarità: l’assenza di un valido atto di parifica, per la mancata sottoscrizione digitale della dicitura di conformità, e il difetto della qualifica di agente contabile in capo al convenuto, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza con decreto presidenziale, nessuno è comparso per l’agente contabile e per l’amministrazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dall’art. 140, comma 3, c.g.c., che individua nel deposito del conto parificato il momento in cui l’agente si costituisce in giudizio, e dall’art. 618 del R.D. n. 827/1924, che eleva la dichiarazione di concordanza a elemento imprescindibile del deposito e dell’esame giudiziale. Nel caso concreto manca un valido atto di parifica: la dicitura di conformità informatica è stata apposta senza sottoscrizione digitale, in contrasto con il CAD e le linee guida sui documenti informatici.

La Corte affronta poi il profilo della qualifica. Dagli accertamenti del magistrato istruttore risulta che il convenuto rivestiva la carica di amministratore unico della società, proprio nella qualità richiamata dall’art. 8 della legge regionale n. 22/2007. Tale disposizione è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Il vizio è sostanziale. La norma regionale qualificava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, anzi portatori di un conflitto di interesse in quanto componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate. La legislazione statale, invece, individua l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto e, per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario titolari dei diritti di socio, come confermano gli artt. 20, 29, 32 e 178 del R.D. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, TUSP e l’art. 137 c.g.c..

Caduta la copertura normativa, non può affermarsi né la qualifica ex lege né quella di agente contabile di fatto, mancando il maneggio. Il convenuto difetta dunque di legittimazione passiva e il giudizio va dichiarato improcedibile. La decisione non definisce però la regolarità della gestione: il conto dovrà essere reso da chi ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2020 e l’amministrazione dovrà curarne l’acquisizione e la parificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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