Vigili del fuoco: quota retributiva pensionistica con l’aliquota del 2,44% annuo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 52 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 si applica anche agli ex appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che abbiano prestato servizio nelle ex carriere dei capi squadra e dei capi reparto, poi confluite nel nuovo ruolo dei capi squadra e capi reparto. L’art. 61, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, non abrogato dall’art. 35 del d.lgs. n. 139/2006, richiama l’intero Capo II del Titolo III e dunque le regole di calcolo riservate al personale militare, pur trattandosi di corpo ad ordinamento civile. La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, va determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, anche quando l’anzianità alla predetta data sia inferiore a 15 anni.

Il Fatto

L’appellato, vigile del fuoco con qualifica di capo reparto, è stato collocato in quiescenza con il sistema di calcolo misto, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità pari a 11 anni, 5 mesi e 19 giorni. Aveva chiesto l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, anziché quella del 35% prevista dall’art. 44 dello stesso decreto per i dipendenti civili dello Stato.

La Sezione giurisdizionale per la regione Calabria ha accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla riliquidazione della quota retributiva con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. L’Inps ha proposto appello, contestando l’estensione della disciplina militare a un corpo ad ordinamento civile e sostenendo che l’aliquota del 44% operi solo per chi abbia cessato il servizio con anzianità tra i 15 e i 20 anni.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Sezione dichiara la contumacia dell’appellato, non costituitosi nel grado malgrado la regolare instaurazione del contraddittorio. Nel merito, l’appello è respinto.

Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce il quadro normativo: il Titolo III del d.P.R. n. 1092/1973 distingue la disciplina del personale civile da quella del personale militare; all’interno di quest’ultimo Capo, l’art. 61, comma 3, prevede che ai capi reparto e capi squadra dei vigili del fuoco si applichino le disposizioni stabilite per le corrispondenti categorie di militari. Il richiamo all’art. 54 non dipende dallo status militare, ma dalla qualifica di inquadramento.

L’Ente previdenziale sosteneva che la legge n. 850/1973, prima, e l’abrogazione operata dal d.lgs. n. 139/2006, poi, avessero fatto venir meno ogni richiamo selettivo all’art. 61. La Corte non condivide: l’art. 35 del d.lgs. n. 139/2006 individua espressamente le norme abrogate, tra le quali l’art. 61 del d.P.R. n. 1092/1973 non figura. Il d.lgs. n. 217/2005 ha confermato il ruolo dei capi squadra e capi reparto, in cui è confluito il personale già in servizio.

Poiché quando è stato introdotto il comma 3 dell’art. 61 la natura civile del Corpo era già affermata e consolidata, il legislatore ha inteso dettare una disciplina differenziata per specifiche categorie. La Corte richiama la giurisprudenza contabile ormai univoca (Sez. II app. nn. 13, 14, 72 e 101/2023; Sez. I app. n. 91/2022; Sez. III app. n. 85/2022 e n. 280/2021).

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama le Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 e la successiva n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021: la quota retributiva va calcolata sull’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, anche per anzianità inferiore a 15 anni. La sentenza impugnata è pertanto corretta e il diritto dell’appellato alla riliquidazione è confermato. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione dell’appellato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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