No alla stazione di servizio in sito Natura 2000 senza mitigazioni idonee (TAR Toscana n. 217 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione di incidenza ambientale negativa non è, di per sé, vincolante per l’amministrazione procedente, ma il superamento del parere sfavorevole presuppone che il proponente adegui la progettualità alle misure di mitigazione imposte dall’autorità competente e dimostri l’idoneità delle stesse a elidere gli effetti significativi sul sito. In mancanza di tale adeguamento, e in assenza dei presupposti per invocare i motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, opera la cd. opzione zero, con conseguente inibizione dell’intervento in applicazione dei principi di prevenzione e precauzione. Il parere di V.Inc.A., in quanto espressione di una competenza ambientale di matrice unionale, deve concludersi con provvedimento espresso e motivato, non essendo configurabile il silenzio-assenso. L’onere della prova delle modifiche progettuali e della loro efficacia grava sul ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Comune istanza di rilascio del titolo autorizzatorio per una nuova stazione di servizio carburanti, ricadente nel sito Natura 2000 IT5140011. Su richiesta della ricorrente, il Comune ha indetto una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea e sincrona, con contestuale istanza di variante al regolamento urbanistico.

Il procedimento si è protratto per circa tre anni, scandito da richieste istruttorie, integrazioni documentali e da un parere regionale di V.Inc.A. negativo. Il Comune ha quindi adottato il diniego dell’istanza, recependo il parere regionale come posizione prevalente. La società ha impugnato la determinazione, deducendo l’incompetenza del responsabile del procedimento, il difetto di istruttoria, la violazione dei termini e delle regole sulla conferenza di servizi, e ha chiesto il risarcimento dei danni per lesione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto tutti i motivi. Quanto alla dedotta incompetenza del firmatario, il TAR ha rilevato che la sentenza di condanna è stata pubblicata successivamente all’adozione del provvedimento impugnato; al momento della chiusura della conferenza non si era attualizzata alcuna condizione di legge per la rimozione o la sospensione dall’incarico. Il dirigente ha così legittimamente esercitato le proprie funzioni.

Sul dissenso costruttivo, il Collegio ha osservato che la Regione aveva analiticamente indicato criticità e misure mitigative nel primo parere, mentre il secondo studio di incidenza si è rivelato la mera ripresentazione del progetto originario. La ricorrente non ha allegato né provato i singoli elementi di novità, né l’idoneità delle nuove misure. L’onere probatorio, ai sensi dell’art. 64, comma 1, cpa, non è assolto dal solo deposito documentale.

Quanto ai termini, il Collegio ha precisato che quello di novanta giorni della conferenza simultanea ha natura ordinatoria e non determina conseguenze invalidanti. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 5, comma 6, d.P.R. n. 357/1997 decorre ex novo dal ricevimento delle integrazioni: il parere negativo è stato dunque tempestivo. In ogni caso, la rilevanza unionale dell’interesse ambientale imporrebbe comunque un provvedimento espresso e motivato, con esclusione del silenzio-assenso.

Sulla regola delle posizioni prevalenti, il Collegio ha chiarito che la V.Inc.A. negativa non è vincolante in sé, ma il suo superamento richiede la dimostrazione dell’esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ex art. 5, commi 9 e 10, d.P.R. n. 357/1997. Poiché la ricorrente non ha adeguato il progetto alle misure imposte, opera l’opzione zero e il Comune ha correttamente ponderato la posizione regionale senza necessità di ulteriore motivazione.

Il rigetto della domanda caducatoria ha travolto anche quella risarcitoria. L’affidamento tutelabile presuppone un comportamento contrario a buona fede: la Regione ha invece sin da subito evidenziato le criticità progettuali, senza condotte ondivaghe. La domanda risarcitoria è inoltre sguarnita di allegazione sulle conseguenze risarcibili. In assenza di illegittimità sostanziale, difetta il requisito dell’ingiustizia del danno ex art. 2043 cod. civ. e non è esperibile il giudizio prognostico di spettanza del bene della vita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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