Discarica in cava e piano cave regionale: legittimo il diniego di PAUR (TAR Sicilia n. 1686 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di compatibilità ambientale negativo, nell’ambito del procedimento di provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, è espressione di ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o istruttoria inadeguata. Nel procedimento unitario disciplinato dal rinvio all’art. 14-ter l. n. 241/1990, le amministrazioni coinvolte devono esprimersi nell’ambito della conferenza di servizi; gli atti assessoriali prodromici alla determinazione conclusiva, ancorché adottati irritualmente, non determinano alcun pregiudizio se il loro contenuto è trasfuso nella determinazione finale. Il concetto di posizioni prevalenti non esprime una maggioranza numerico-quantitativa, ma una misura qualitativo-sostanziale, ponderata dall’amministrazione procedente in ragione del peso degli interessi tutelati: gli interessi paesaggistici e ambientali assumono valore preminente rispetto a quelli economici.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una cava di calcare attiva, ha presentato istanza di valutazione d’impatto ambientale e di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per realizzare, nell’area della cava, una discarica per rifiuti speciali non pericolosi. Con d.A. n. 56/Gab del 24 febbraio 2023 l’Assessorato regionale ha espresso giudizio di compatibilità ambientale negativo; con successivo d.A. n. 217/Gab del 13 giugno 2023 ha negato il rilascio del P.A.U.R., recependo l’esito negativo della conferenza di servizi.

La società ha impugnato entrambi i decreti con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà rispetto ai pareri favorevoli e illogicità. Il TAR, con sentenza n. 1453 del 2024, aveva dichiarato inammissibili e improcedibili i gravami per carenza di interesse; il C.G.A.R.S., con sentenza n. 843 del 2025, ha annullato con rinvio quella pronuncia, ritenendo che il giudice di primo grado non potesse sostituirsi all’amministrazione. Riassunto il giudizio, la società ha insistito nelle censure, poi respinte nel merito.

La Motivazione della Corte

Il collegio ricostruisce anzitutto la struttura del procedimento. L’art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006 impone che le amministrazioni competenti si esprimano nell’ambito della conferenza di servizi, la cui determinazione motivata di conclusione costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Nel caso di specie le amministrazioni hanno adottato una pluralità di atti endoprocedimentali prodromici alla determinazione conclusiva. Tale irritualità, osserva il TAR, non arrecа pregiudizio agli interessi della ricorrente e non ha formato oggetto di specifica censura.

Quanto alla valutazione di impatto ambientale, il Tribunale richiama l’indirizzo del Cons. Stato, Sez. VII, n. 655 del 23 luglio 2025, secondo cui il giudizio di compatibilità è sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, trattandosi di funzione di indirizzo politico-amministrativo che bilancia molteplici interessi contrastanti. I decreti impugnati sono fondati su almeno una considerazione che sfugge alle censure: l’art. 23 delle NTA del piano cave non contempla, tra i materiali utilizzabili per il riempimento, i rifiuti indicati nella proposta. Né le disposizioni sul recupero delle cave, artt. 33 e ss. e art. 37, offrono maggiore tutela, poiché la società non ha dimostrato che l’autorizzazione prevedesse la destinazione a discarica.

Il collegio ritiene inoltre convincenti gli ulteriori rilievi: la presenza di immobili abitati entro 500 metri, che l’amministrazione può legittimamente valutare a prescindere dalla distanza minima prevista per i centri abitati; il mancato rispetto dei principi di gerarchia nella gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 d.lgs. n. 152/2006; la collocazione di rifiuti speciali fangosi di origine ignota. Non convince la tesi della ricorrente sulla non vincolatività della VIA, poiché il procedimento non può essere letto in modo parcellizzato.

Sul criterio delle posizioni prevalenti in conferenza, il TAR richiama Cons. Stato, Sez. IV, n. 7257 del 9 settembre 2025 e la giurisprudenza ivi citata: la prevalenza non è maggioranza numerica, ma ponderazione qualitativa degli interessi, con peso preminente di quelli paesaggistici e ambientali. Quanto al parere paesaggistico, l’amministrazione ha correttamente valutato la nota della Soprintendenza come espressione di dissenso, poiché la sua irrituale adozione fuori dalla conferenza non ne impediva l’acquisizione degli atti. Infine, il rigetto della richiesta di autotutela è legittimo: la Soprintendenza avrebbe dovuto attivare la procedura dell’art. 14-quater co. 2 l. n. 241/1990, non essendo il mero ripensamento dell’autorità sufficiente a imporre la riapertura del procedimento.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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