Valutazioni tecniche concorsuali sindacabili solo se irragionevoli o contraddittorie (TAR Veneto n. 159 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalla Commissione di concorso universitario costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, nonché dell’attendibilità delle operazioni tecniche quanto al criterio e al procedimento applicativo. Il sindacato si estende alla verifica di sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile, ma non consente la sostituzione del giudizio della Commissione con il diverso avviso del giudice ove non sia violata la soglia della logicità e della ragionevolezza. L’obbligo di astensione dei commissari sussiste solo nei casi tassativi dell’art. 51 cod. proc. civ., non estensibili analogicamente, e richiede la prova di un conflitto di interessi connotato da reciproci interessi economici o da un vincolo fiduciario particolarmente stretto, non essendo sufficienti la mera collaborazione scientifica, i coautoraggi o i rapporti di colleganza accademica.

Il Fatto

L’Università aveva indetto una procedura selettiva, ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore di prima fascia. All’esito delle valutazioni risultava primo un candidato con 89,25 punti; la ricorrente si classificava quinta con 65,55 punti.

Approvati gli atti della procedura e respinta l’istanza di annullamento in autotutela, la ricorrente impugnava davanti al TAR gli atti della selezione, deducendo errori di calcolo e di valutazione, l’illegittima composizione della Commissione per conflitto di interessi del Presidente, l’erronea definizione dei criteri, l’illegittima ammissione del vincitore e le modalità di svolgimento dei lavori. Chiedeva l’accertamento della propria vittoria e la condanna dell’Università al risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso. Sul primo e sul quinto motivo, concernenti gli errori di punteggio, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui le valutazioni concorsuali sono espressione di discrezionalità tecnica sindacabile, ma non sostituibile con il diverso avviso del giudice ove non violi la logicità e la ragionevolezza (Cons. Stato, Sez. VI, 9-1-2023, n. 224; Cons. Stato, Sez. VI, 8-4-2022, n. 2598).

Nel merito, la Commissione ha preferito il vincitore alla ricorrente in relazione all’attività didattica e all’attività assistenziale, valutazioni non affette da evidente inattendibilità. Quanto alla didattica, il vincitore risultava titolare di un numero di insegnamenti ampiamente superiore; irragionevole non è apparso il criterio di considerare solo gli insegnamenti svolti come titolare. La ricorrente, inoltre, non aveva fornito gli elementi per il punteggio relativo a tutoraggio e relatore di tesi.

Quanto all’attività assistenziale, il vincitore ha ottenuto il punteggio massimo per entrambi i criteri, mentre la ricorrente non ha conseguito alcun punteggio per il criterio della coerenza con le funzioni specifiche indicate nel bando. Il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non superi la prova di resistenza: anche accogliendo le ulteriori censure, la quinta classificata non potrebbe raggiungere il primo posto.

Sul secondo motivo, il Collegio ha escluso il conflitto di interessi del Presidente. L’obbligo di astensione sussiste solo nei casi tassativi dell’art. 51 cod. proc. civ., non estensibili analogicamente (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2020, n. 3804), e richiede un rapporto connotato da reciproci interessi economici o da vincolo fiduciario stretto (Cons. Stato, Sez. V, 18-3-2025, n. 2236; Cons. Stato, Sez. VII, 13-11-2025, n. 8900). La numerosa comunanza di pubblicazioni denota solo collaborazione scientifica in un settore circoscritto. Sul terzo motivo, i punteggi massimi sono stati fissati dal Dipartimento, non dalla Commissione, e la scelta di valorizzare didattica e assistenza non è manifestamente irragionevole. Il quarto motivo è inammissibile per carenza di interesse. Il sesto è infondato, risultando i giudizi complessivi coerenti con i punteggi analitici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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