Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dopo il versamento del payback ridotto (TAR Lazio n. 5285 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78/2015, estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. L’adempimento del versamento integrale in misura ridotta, tuttavia, non determina automaticamente la cessazione della materia del contendere, ma l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, tutte le volte in cui difettino gli adempimenti comunicativi che la norma sopravvenuta — l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025 — ha posto a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti dinanzi al TAR Lazio.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui le Amministrazioni statali e la Regione Abruzzo avevano definito i tetti di spesa regionali per i dispositivi medici per il quadriennio 2015-2018, nonché le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente aveva dedotto sia vizi derivanti dalla illegittimità delle norme primarie di disciplina della materia, sia vizi propri dei provvedimenti impugnati, chiedendo altresì la rimessione alla Corte costituzionale e, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio è sopravvenuto l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha introdotto una disciplina transattiva per gli anni 2015-2018, stabilendo che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La norma ha altresì previsto che l’integrale versamento estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale, demandando alle Regioni e Province autonome l’accertamento dell’avvenuto versamento, con conseguente cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese.

Con memoria depositata il 12 gennaio 2026, la ricorrente ha documentato l’avvenuto versamento della quota ridotta in favore della Regione Abruzzo, chiedendo al Tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere. Il Collegio ha tuttavia qualificato diversamente l’effetto processuale dell’adempimento, valorizzando la distinzione tra le due figure: la cessazione della materia del contendere ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la sopravvenuta carenza di interesse si verifica quando sopravvenga un atto o un fatto che renda sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato, come nel caso in cui la parte dichiari di non avere più interesse alla decisione.

Nella fattispecie, ha osservato il Tribunale, difettavano gli adempimenti comunicativi che la novella ha posto a carico delle Regioni per la definizione dei giudizi pendenti: la Regione Abruzzo non aveva infatti adottato i provvedimenti di accertamento del versamento da comunicare alla segreteria del TAR Lazio. In assenza di tale presupposto normativo, il versamento effettuato dalla ricorrente rendeva inutile la decisione nel merito, determinando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione e integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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